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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 20/02/2018, n. 7
Regolam. R. Lazio 20/02/2018, n. 7
Regolam. R. Lazio 20/02/2018, n. 7
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Art. 1 - (Modifica all’articolo 4 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5)1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 5/2005 è abrogata. |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 5/2005)1. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) al |
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Art. 3 - (Modifica all’articolo 14 del r.r. 5/2005)1. Il comma 5 dell’articolo 14 è abrogato. |
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Art. 4 - (Inserimento dell’articolo 14 bis del r.r. 5/2005)1. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: “Art.14 bis (Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi) 1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale dei territori altamente compromessi dalla presenza di attività estrattive, i comuni possono autorizzare interventi di recupero e riqualificazione ambientale che si rendano necessari in base alle caratteristiche morfologiche, di sicurezza, di inserimento ambientale e paesaggistico di siti estrattivi dismessi alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2004, ricompresi tra quelli individuati dai comuni quali siti interessati da pregressa attività estrattiva oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave). 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati anche con la previsione della possibilità di commercializzare il materiale non utilizzato nei lavori di recupero no |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 16 del r.r. 5/2005 e successive modifiche)1. All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive effettua, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una preliminare verifica in ordine alla regolarità della d |
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 16 bis del r.r. 5/2005)1. Il comma 6 dell’articolo 16 bis è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - (Disposizioni finali)1. Le modifiche apportate dagli articoli 1, 2, 5 e 6 del presente regolamento si applicano ai procedimenti la cui istanza |
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Art. 8 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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