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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Lazio 14/04/2005, n. 5
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- Reg. R. 28/09/2015, n. 12
- Reg. R. 20/02/2018, n. 7
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) disciplina: a) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera; b) la documentazione da allegare alla doma |
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Art. 2 - (Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)1. Alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di cava e torbiera, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione: a) piano di ricerca previsto all'articolo 3; b) certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee); c) estratto della planimetria catastale, con su rip |
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Art. 3 - (Piano di ricerca)1. Il piano di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) oltre a prevedere quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 17/2004 è costituito dai seguenti elaborati: a) planimetria in scala 1:5.000 contenente il piano part |
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Art. 4 - (Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera)1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera, presentata ed indirizzata al comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione: a) relazione sugli esiti del piano di ricerca previsto all'articolo 3; b) piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all'articolo 5; c) titolo comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende svolgere l'attività di coltivazione corredato da certificati e cartografie catastali; d) certificazione di iscrizione all'albo professionale de |
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Art. 5 - (Piano di coltivazione e di recupero ambientale)1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra la fase di escavazione, riassetto e quella di recupero ambientale e si articola in due parti: a) il piano di coltivazione; b) il piano di recupero ambientale. 2. Il piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera a), si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici. 3. In particolare la relazione tecnica di cui al comma 2 descrive: a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio; b) le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione; c) lo stato iniziale dei luoghi; d) la predisposizione del cantiere estrattivo; e) l'organizzazione del lavoro; f) gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari; g) la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro: 1) la determinazione degli spazi funzionali; 2) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfolog |
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Art. 6 - (Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria prevista all'articolo 4, comma 1, lettera m), relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione, definisce: a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica; b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento: |
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Art. 7 - (Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale)1. La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista all'articolo 4, comma 1, lettera n), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi. 2. Sulla base delle indagini effettuate sull'area di cava e sulle aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione di cui al comma 4, corredata da elaborati grafici ed eventualmente da una documentazione fotografica, è composta dai seguenti elementi minimi: a) indagine ecologica contenente: 1) inquadramento bioclimati |
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Art. 8 - (Computo metrico estimativo)1. Il computo metrico estimativo previsto agli articoli 3, comma 1, lettera i), 4, co |
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Art. 9 - (Documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio e alla domanda concernente la proroga della durata dell'autorizzazione)1. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi è quella prevista all'articolo 4. 2. Alla documentazione di cui al comma 1 sono allegati, altresì, gli elaborati car |
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Art. 10 - (Definizione di variante. Documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione)1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata. |
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Art. 11 - (Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua)1. La domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua è presentata alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esclusivamente per fini strettamente connessi alla regimazione delle acque. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del titolare |
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Art. 12 - (Programma di recupero ambientale delle cave dismesse)1. Al fine di incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse, la Giunta regionale, annualmente, adotta un programma di recupero ambientale sulla base di un censimento delle cave abbandonate e non recuperate. In fase di prima applicazione il programma di recup |
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Art. 13 - (Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria) |
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Art. 14 - (Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse)1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, terminata l'istruttoria prevista all'articolo 12, trasmette gli atti, corredati da una relazione finale, al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale il quale, con proprio provvedimento, a |
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Art. 14 bis - (Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi)1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale dei territori altamente compromessi dalla presenza di attività estrattive, i comuni possono autorizzare interventi di recupero e riqualificazione ambientale che si rendano necessari in base alle caratteristiche morfologiche, di sicurezza, di inserimento ambientale e paesaggistico di siti estrattivi dismessi alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2004, ricompresi tra quelli individuati dai comuni quali siti interessati da pregressa attività estrattiva oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave). 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati anche con la previsione della possibilità di commercializzare il materiale non utilizzato nei lavori di recupero nonché con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che gli stessi siano strettamente funzionali e finalizzati ai lavori di recupero e riqualificazione ambien |
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Art. 15 - (Procedure di funzionamento della Commissione regionale consultiva per le attività estrattive)1. La Commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 2. La CRC è convocata dal segretario, a mezzo di fax o posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. 3. I com |
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Art. 16 - (Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004)1. La domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004 è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive in due copie, di cui una su supporto cartaceo in bollo e l’altra in formato elettronico. |
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Art. 16-bis - (Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)1. Le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente l’approvazione dei piani territoriali provinciali generali (PTPG) adeguati ai sensi dell’articolo 10 della stessa l.r. 17/2004, possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni. 2. Le istanze di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere di cui al presente articolo possono riguardare, alternativamente: a) La cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato; |
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Art. 19 - (Modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all'articolo 35 della l.r. 17/2004)1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista all'articolo 35 della l.r. 17/2004 il richiedente, nel caso in cui i lavori di coltivazione rientrano |
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Art. 20 - (Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale)1. La deliberazione della Giunta regionale concernente la determinazione degli import |
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Art. 22 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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