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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 16/11/2023, n. 11
Regolam. R. Lazio 16/11/2023, n. 11
Regolam. R. Lazio 16/11/2023, n. 11
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 2) le parole: “posizione individuale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura autonoma”; |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall’articolo 9, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 bis, della legge di organizzazione, gli incarichi di Capo dell’Ufficio di G |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 11 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) all’alinea le parole: “in posizione di comando o aspettativa o fuori r |
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 13 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Al comma 5 dell’articolo 13 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “di cui all’articolo 206” sono sostituite dalle seguenti: |
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Art. 7 - (Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto, infine, il seguente: |
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Art. 8 - (Modifica al Capo VII-bis del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Alla rubrica del Capo VII-bis del Titolo VIII del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “Istituzione dell’elenco regionale dei commi |
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Art. 9 - (Modifica all’articolo 387-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Il comma 2 dell’articolo 387-bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - (Abrogazione dell’articolo 387-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. L’articolo 387-ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.
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Art. 11 - (Abrogazione dell’articolo 387-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. L’articolo 387-quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.
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Art. 12 - (Sostituzione dell’articolo 387-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. L’articolo 387-quinquies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Art. 387-quinquies - Costituzione delle commissioni giudicatrici e modalità di estrazione dei componenti 1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità: a) il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali; |
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 387-sexies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Il comma 4 dell’articolo 387-sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato. |
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Art. 14 - (Modifica all’articolo 387-septies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Il comma 1 dell’articolo 387-septies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 387-octies del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 387-octies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 553-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 553-quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente: |
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Art. 17 - (Inserimento dell’articolo 553-septies al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Dopo l’articolo 553-sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente: |
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Art. 18 - (Modifiche all’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. Il numero 5, della lettera A., dell’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “5. COORDINAMENTO DEI FONDI EUROPEI E DELLE RELATIVE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE Fornisce supporto nel coordinamento della programmazione strategica delle attività di comunicazione della Presidenza inerenti ai Fondi Europei per il periodo 2021-2027, in raccordo con |
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Art. 19 - (Sostituzione dell’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni)1. L’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Allegato BB - Trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 10 e 11 e dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13 Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 10 e 11 nonché il trattamento economico accessorio dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione di cui agli articoli 12 e 13, è determinato come segue:
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Art. 20 - (Disposizioni transitorie)1. In fase di prima applicazione del presente regolamento: a) il confe |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
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