Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 12 - Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, tra persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali nel settore delle politiche attive per il lavoro, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro nell'ambito delle politiche per il lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.
3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'Agenzia e, in particolare:
a) all'adozione dello statuto;
b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione per la fruizione dei servizi stessi;
c) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;
d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
e) all'adozione del programma annuale di attività previo parere obbligatorio della Commissione regionale;
f) al conferimento degli incarichi dirigenziali;
g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli nonché alla verifica dei risultati di gestione.
4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto, compresa la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale.
6. L'incarico di direttore generale è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.”
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