N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 12 - Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, tra persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali nel settore delle politiche attive per il lavoro, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro nell'ambito delle politiche per il lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'Agenzia e, in particolare:

a) all'adozione dello statuto;

b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione per la fruizione dei servizi stessi;

c) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;

d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

e) all'adozione del programma annuale di attività previo parere obbligatorio della Commissione regionale;

f) al conferimento degli incarichi dirigenziali;

g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli nonché alla verifica dei risultati di gestione.

4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto, compresa la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale.

6. L'incarico di direttore generale è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.”

Dalla redazione