Articolo modificato dall'art. 3, della L.R. 10/09/1998, n. 41; dall'art. 200, comma 4, della L.R. 06/08/1999, n. 14; dall'art. 6, comma 1, della L.R. 03/08/2001, n. 20; dall'art. 14, della L.R. 11/09/2003, n. 29; dall'art. 16, comma 1, della L.R. 17/02/2005, n. 9 e, successivamente abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 10 - Istituzione

1. È istituita l'Agenzia Lazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'Agenzia provvede a:

a) svolgere attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche per il lavoro nonché di coordinamento tecnico tra i relativi servizi regionali e locali;

a-bis) svolgere, nell'àmbito delle politiche attive del lavoro, in raccordo con i servizi per l'impiego, attività di assistenza tecnica e tutoraggio a favore di categorie svantaggiate di lavoratori, al fine di agevolarne la permanenza, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro sulla base di specifici progetti finalizzati, cofinanziabili con risorse statali e comunitarie, approvati con deliberazione della Giunta regionale;

a-ter) promuovere tirocini formativi e di orientamento fatto salvo l'articolo 159, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

b) abrogata

c) curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

d) compilare e aggiornare la lista di mobilità dei lavoratori, previa analisi tecnica, nonché provvedere alla realizzazione del relativo servizio di preselezione;

d-bis) formare e gestire, in collaborazione con le province, l'elenco del personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998;

e) assicurare ogni altro adempimento gestionale già svolto dalla Commissione regionale per l'impiego e dall'Agenzia per l'impiego del Lazio, istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

e-bis) svolgere l'attività istruttoria in ordine alle procedure per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione).

3. L'Agenzia conforma la propria attività agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione.

4. L'Agenzia svolge le proprie funzioni, con particolare riguardo all'assistenza tecnica, anche a favore delle province e dei comuni, previa apposita convenzione con gli stessi.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino