Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 13 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio regionale scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Agenzia ed, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

4. Il collegio dei revisori riferisce ogni trimestre al direttore generale sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3. Trasmette, altresì, al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile dell'Agenzia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuo pari al 20 per cento di quello spettante al direttore generale nonché il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'Agenzia.”

Dalla redazione