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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 19/02/2020, n. 7
Regolam. R. Lazio 19/02/2020, n. 7
Regolam. R. Lazio 19/02/2020, n. 7
Regolam. R. Lazio 19/02/2020, n. 7
- Regolam. R. 13/10/2021, n. 17
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Art. 1 - (Finalità, oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 6 della legg |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla cura, rigene |
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Art. 3 - (I cittadini attivi)1. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutti i soggetti, singoli o riuniti in formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. |
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Art. 4 - (Patto di collaborazione)1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Regione e cittadini attivi definiscono gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. 2. Il patto, avuto riguardo alle specificità del bene o dei beni oggetto dello stesso, definisce, in particolare: a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione; b) l’individuazione puntuale del bene o dei beni comuni oggetto del patto, nonché la descrizione del loro stato di fatto e di diritto; c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anti |
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Art. 5 - (Elenco dei beni immobili)1. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera m), della l.r. 10/2019, la Regione individua, con deliberazione di Giunta regionale, un elenco di beni immobili, con particolare riguardo a quelli indisponibili e a quelli in stato di parziale o total |
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Art. 6 - (Patti di collaborazione semplificati)1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura, anche ripetuti nel tempo, su beni comuni inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, che non comportano trasformazioni del bene comune, presentano una proposta di collaborazione alla Regione attraverso il sito isti |
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Art. 7 - (Patti di collaborazione complessi)1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo su beni comuni inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 presentano alla Regione una proposta di collaborazione, corredata dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare, tra cui relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi. 2. La proposta viene pubblicata sul portale istituzionale entro dieci giorni, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati |
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Art. 8 - (Proposte di collaborazione sui beni degli enti strumentali e delle società controllate)1. Le proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni degli enti strumentali o delle società controllate dalla Regione, inseriti nell’elenco di cu |
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Art. 9 - (Gestione dei patti di collaborazione complessi)1. I soggetti firmatari dei patti di collaborazione complessi devono garantire organizzazione e capacità tecnico-finanziaria adeguate alle normative e agli standard tecnici vigenti. A tale fine è possibile coinvolgere |
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Art. 10 - (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno)1. La Regione può assumere oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione semplificati e complessi. 2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che la Regione ritenga di particolare interesse pubblico e |
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Art. 11 - (Beni strumentali e dispositivi di protezione individuale)1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle atti |
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Art. 12 - (Autofinanziamento)1. La Regione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a co |
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Art. 13 - (Comunicazione di interesse generale)1. La Regione, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni. |
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Art. 14 - (Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione. 2. La Regione si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione condivisa dei beni comuni”, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di c |
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Art. 15 - (Prevenzione dei rischi)1. La Regione promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione |
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Art. 16 - (Tentativo di conciliazione)1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di concili |
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Art. 17 - (Clausole interpretative)1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento sono interpretate ed applicate n |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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