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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 29/03/2022, n. 7
L. R. Lazio 29/03/2022, n. 7
L. R. Lazio 29/03/2022, n. 7
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Art. 1 - (Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))1. Omissis 2. Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l’anno d’imposta 2022 è disposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario |
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Art. 2 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - (Partecipazione della Regione al Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030)1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla costituzione del Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale internazionale del 2030, di seguito denominato Comitato, |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti)1. All’articolo 4 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - (Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico)1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, così come individuati dall’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 30 aprile 2020, n. 101, è riconosciuto un contributo una tantum in misura pari all’importo indicato nella tabella seguente, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata previsto dal contratto di fornitura energetica sottoscritto da ciascuna impresa:
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Art. 9 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Omissis |
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