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L.R. Lazio 09/10/1996, n. 41

Modificazioni all'art. 5 della L.R. 8/86 relativa "Istituzione dell'Albo regionale dei periti degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici.
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[Premessa]



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Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 R è sostituito dal seguente:

"La costituzione e la gestione dell'Albo è affidata ad apposita Commissione composta da:

a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede;

b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici;

c) un responsabile di sezione dell'Ufficio V;

d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario;

e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale.



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