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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lazio 22/05/2009, n. 387
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Cooperazione fra i Popoli; VISTI lo Statuto della Regione Lazio e la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni; VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni; VISTA la L.R. 5 gennaio 1985, n. 4; VISTO l’articolo 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112 del 31 marzo1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 2649 del 18 maggio 1999 concernente le “Linee guida e la documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale in estensione alla L. 64/74”; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 18 maggio 2001 - “Testo unico per l’edilizia”; VISTA la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 766 del 1 agosto 2003 - “Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni”; VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 - “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’agg |
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ALLEGATO 1 - Relazione TecnicaNuova Classificazione sismica della Regione Lazio (a cura dei Geologi: Antonio Colombi, Giacomo Catalano, Fulvio Colasanto, Eugenio Di Loreto e Alberto Orazi) Con l’emanazione dell’OPCM 3519/06 lo Stato ha definito i criteri nazionali che ciascuna Regione deve seguire per l’aggiornamento della classificazione sismica del proprio territorio. Questo strumento normativo, per la prima volta, porterà a valutare la classificazione sismica del territorio secondo parametri sismologici svincolati dal solo criterio politico del limite amministrativo fin qui utilizzato. Si sottolinea che di recente sono state poste in discussione in sede di Tavolo Tecnico Interregionale, due ipotesi di proposte di nuovi criteri di riclassificazione (da parte delle Regioni Umbria e Emilia-Romagna) che si basano sulla Pericolosità Integrale Attesa. Al momento questa discussione è in itinere e non è ancora certa la sua conclusione e la sua evoluzione. Allo stato attuale, però, le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni, emanate con il DM Infrastrutture del 14.01.2008, hanno sostanzialmente esautorato la zonazione sismica da uno dei suoi compiti precedenti, che era quello di ancorare la zona sismica ad un valore dell’accelerazione di picco, e quindi allo spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche per le costruzioni. Con le nuove norme, per ogni costruzione, ci si può riferire ad una accelerazione di riferimento propria in relazione sia alle coordinate geografiche dell’area di progetto, sia alla vita nominale dell’edificio stesso. In questa ottica la classificazione sismica del territorio rimane utile, dal punto di vista amministrativo, per la gestione pianificativa e di controllo del territorio, per tre aspetti fondamentali: - scegliere il tipo e l’entità dei controlli da parte delle Aree Decentrate dei LL.PP. regionali sull’attività di progettazione e realizzazione delle costruzioni; - calibrare le indagini geologiche, anche per mezzo di studi di Microzonazione Sismica, al fine di garantire un idoneo e differenziato controllo della compatibilità geomorfologica in prospettiva sismica nella pianificazione territoriale; - definire criteri di priorità nella destinazione di eventuali finanziamenti per interventi di riduzione della vulnerabilità degli edifici (OPCM 3274/04, DGR 766/03 all. 2 e DGR 532/06). Da quando il D.Lgs. 112 del 02.02.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha delegato alle Regioni le funzioni e i compiti di aggiornamento e riclassificazione sismica del territorio, i riferimenti normativi, nazionali e regionali, inerenti la classificazione sismica, ad oggi vigenti, sono: a) Decreto Legislativo n. 112 del 02.02.1998 artt. 93 e 94 - “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; b) Decreto Ministeriale LL.PP. del 16.01.1996 - “Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche”- (attiva fino al 14 giugno 2010 e poi sostituita dalla normativa di cui al punto j) c) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2788 del 12.06.1998 - “Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale”; d) Delibera di Giunta Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999 - “Linee Guida e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell’applicabilità della Legge 2 febbraio 1974 n. 64”; e) Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 18.05.2001 - “Testo unico per l’edilizia”; f) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 - ”Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” - (sostituita pro parte dalle normative di cui ai punti i e j); g) Delibera di Giunta Regione Lazio n. 766 del 01.08.2003 - “Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni”; h) Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14.09.2005 - “Norme Tecniche per le costruzioni”- (attivo fino al giugno 2009 e poi sostituito totalmente dalla normativa di cui al punto j); i) Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 - “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”; j) Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2008 - “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”; Per aggiornare e riclassificare sismicamente il territorio laziale, la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, tramite l’Area Difesa del Suolo, ha avviato nel 2007 una convenzione con l’ENEA per l’elaborazione della Pericolosità Sismica regionale di base, dalla quale in seguito si è partiti, congiuntamente all’elaborato di riferimento emanato con l’OPCM 3519/06, per predisporre una nuova proposta di classificazione sismica. Il Lazio è caratterizzato da una sismicità che si distribuisce lungo fasce sismiche omogenee (zone sismogenetiche), allungate preferenzialmente secondo la direzione appenninica NW-SE, con centri sismici sia all’interno alla regione sia esterni (vedi fig. 1). Quasi asismica risulta essere la provincia di Latina e poco sismica la zona costiera della provincia di Viterbo. Storicamente, terremoti di media intensità (fino all’VIII° MCS/MSK), ma molto frequenti, avvengono nell’area degli apparati vulcanici dei Colli Albani e Monti Vulsini, ed in alcune aree del Frusinate e del Reatino; terremoti molto forti (fino al X-XI° MCS/MSK), ma relativamente poco frequenti, avvengono invece nelle conche di origine tettonica della provincia di Rieti e del basso Frusinate. Questo andamento a fasce terremoti della sismicità trova riscontro nella distribuzione degli effetti sismici osservabili nei Comuni del Lazio, con massimi danneggiamenti nelle zone pedemontane del reatino e del frusinate e gradualmente minori spostandosi verso le aree costiere. La distribuzione spaziale degli effetti (Massime Intensità Macrosismiche osservate - Imax, fig. 2) evidenzia come quasi la metà dei comuni della Regione risentano di intensità comprese fra l’VIII/IX° della scala MCS. Inoltre si nota come nel frusinate e nel reatino non vi siano comuni che abbiano risentito intensità macrosismiche inferiori all’VIII° della scala MCS. Antecedentemente all’emanazione del D.Lgs. n. 112/98 lo Stato aveva la totale competenza tecnico-amministrativa sugli atti di individuazione delle aree sismiche e sul loro aggiornamento in termini di classificazione. Infatti l’art. 3 della Legge 64/74 stabiliva che attraverso decreti del Ministero per i Lavori Pubblici si provvedesse “.. all’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, all’attribuzione alle zone sismiche in base a valori differenziati del grado di sismicità da prendere di riferimento per la determinazione delle azioni sismiche ed al necessario aggiornamento successivo degli elenchi e dei gradi di sismicità”. Questi Decreti di classificazione arrivarono solo nel 1983, sull’onda emotiva del disastroso terremoto dell’Irpinia del Novembre 1980, attribuendo ad ogni Comune italiano un differenziato grado di sismicità. Prima del 1983 la classificazione sismica in Italia veniva aggiornata in modo saltuario e solo dopo un evento sismico, basandosi sui danni subiti dai Comuni colpiti; di conseguenza la classificazione si presentava a “macchia di leopardo” e copriva soltanto le zone dove avvenivano i terremoti. In poche parole si correva dietro ai terremoti. Nel Lazio la prima classificazione sismica (circa 1/3 dei Comuni) avviene a seguito del drammatico terremoto di Avezzano del Gennaio del 1915; successivamente, nel 1927 e nel 1962, altri Comuni laziali furono classificati sismici a causa dei danni riportati dagli edifici per gli eventi sismici con epicentri, rispettivamente, ad Acquapendente ed Antrodoco. Dopo il terremoto dell’Irpinia, la Regione Lazio fu interessata dal DM. LL.PP. del 01.04.1983, che classificò il 73% dei suoi Comuni in Categoria Sismica 1 o 2, lasciando non classificati gran parte dei Comuni della Provincia di Roma e tutti quelli della Provincia di Viterbo (colore grigio fig. 3). Purtroppo dopo i Decreti Ministeriali del 1983 una totale stagnazione sia del processo di classificazione sismica sia dell’aspetto normativo creò ben più disastri di una eventuale cattiva classificazione. Il D.Lgs. 112/98 ha differenziato in modo netto la competenza fra Stato e Regioni in materia sismica, lasciando a queste ultime (punto a) del comma 2 dell’art. 94) le funzioni ed i compiti di individuare le proprie zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. La Regione Lazio già nel 1999, attraverso la DGR Lazio 2649/99, ha esteso a tutti i Comuni del proprio territorio l’obbligo di studi geologici e geomorfologici di dettaglio in prospettiva sismica durante la predisposizione degli Strumenti Urbanistici, anche in considerazione dell’OPCM n. 2788/98 che individuava alcuni Comuni ad elevato rischio sismico. Nel Marzo del 2003, ancora una volta sull’onda emotiva di un evento sismico (terremoto di San Giuliano di Puglia), la Presidenza del Consiglio dei Ministri decise di uscire dall’impasse e dall’immobilismo ormai presente nel campo della classificazione sismica, emanando l’OPCM 3274/03, con la quale, da una parte si aggiornavano i criteri per l’individuazione delle zone sismiche e dall’altra si introduceva un elaborato di riferimento di riclassificazione sismica a livello nazionale in attesa delle disposizioni derivanti da atti delle singole Regioni. La Regione Lazio ha provveduto con la DGR 766/03 a riclassificare il proprio territorio (fig. 4). Questa riclassificazione ha reso sismico il 98,4% dei Comuni del Lazio, rispetto al 73,5% della precedente classificazione del 1983, con un aumento considerevole dei Comuni in Zona Sismica 1 e 2. La DGR 766/03 classifica in terza zona sismica 81 Comuni, fra i quali Roma, Viterbo, Latina ed altri centri minori importanti. Soltanto 6 Comuni del Lazio (Montalto di Castro, Civitavecchia, Cerveteri, Allumiere, Santa Marinella e Ponza), sono inseriti in Zona Sismica 4. Inoltre la Regione Lazio ha ritenuto, nelle facoltà delle competenze delle Regioni stabilite nell’OPCM 3274/03, che per i Comuni in Zona Sismica 4 non si dovessero applicare le Norme Tecniche in materia antisismica. Nel 2006, come detto in precedenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con ‘INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha emanato un aggiornamento dei criteri nazionali per la riclassificazione sismica (OPCM 3519/06), definendo in modo più chiaro, come ciascuna Regione deve eseguire l’aggiornamento della propria classificazione sismica. L’appartenenza di un Comune, o porzione di esso, ad una zona sismica deve essere definito tramite il parametro dell’accelerazione massima al suolo su suolo rigido, svincolando, per quanto possibile, la classificazione dal criterio politico del limite amministrativo utilizzato fino ad ora. Tale criterio amministrativo non può essere però lasciato completamente disatteso, in quanto la gestione amministrativa del dato scientifico risulta essere difficilmente applicabile, anche per le implicazioni sociali, economiche e territoriali che ne discernono. La pericolosità sismica della regione Lazio Negli studi per la valutazione delle azioni sismiche è indispensabile considerare la pericolosità sismica di base, intesa come la probabilità che un evento sismico di una certa Magnitudo avvenga in un’area secondo un determinato periodo di ritorno. La Pericolosità sismica di base è definita calcolando il valore atteso di uno o più parametri che descrivono il terremoto su terreno rigido e compatto (accelerazione del moto del suolo, intensità al sito, spettro di sito), ed attraverso tali valori è possibile predisporre una classificazione sismica del territorio, finalizzata alla pianificazione territoriale e/o dell’emergenza ed alla programmazione delle attività di prevenzione. Quello che viene studiato su area vasta o regionale può essere trasferito per studi a scala di dettaglio o locale, definendo la Risposta Sismica Locale (RSL), che è legata a specifiche condizioni geomorfologiche dei siti che possono influenzare significativamente la risposta sismica locale. Per RSL si intende la modifica delle caratteristiche che il moto sismico subisce nel passaggio dagli strati rigidi (bedrock) ai terreni più soffici, di solito superficiali, in relazione alle caratteristiche meccaniche e stratigrafiche di questi ultimi e alla presenza di peculiari situazioni topografiche e morfologiche. Ai fini pianificatori è quindi fondamentale identificare qualitativamente e/o quantitativamente tale valore attraverso studi di Microzonazione Sismica (MS) che, partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base, analizzano i caratteri sismici (terremoto di riferimento), i caratteri geologici (eterogeneità dei terreni, sia in senso orizzontale che verticale), geomorfologici (irregolarità morfologiche superficiali e sepolte) e geologico-tecnici (comportamento non lineare e dissipativo dei terreni) del sito. Con l’OPCM 3519/06 l’intero territorio nazionale viene suddiviso in 4 zone sulla base di un differente valore dell’accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido, derivante da studi predisposti dall’INGV-DPC. Gli intervalli di accelerazione (ag) con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni sono stati rapportati alle 4 zone sismiche indicate dall’OPCM 3519/06 (Tab. 1). |
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Allegato 1 - Nuova classificazione sismica del territorio della regione Lazio
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Allegato 2 - Elenco delle strutture in Classe d'uso IV (Strategiche) e in Classe d'uso III (Rilevanti)A) CLASSE D'USO IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di evento sismico come, in particolare, di seguito indicate: - Strutture Ospedaliere* a) Ospedali, Case di Cura, Case di riposo, Cliniche, Ambulatori ospedalieri, Istituti di ricovero e cura a carattere Scientifico, Aziende Unità Sanitarie Locali, Residenze Sanitarie Assistenziali; - Strutture per l'istruzione, comprese le palestre scolastiche, inserite nei Piani di Emergenza di Protezione Civile comunali che possono ospitare funzioni strategiche (centro coordinamento soccorsi (CCS); centro operativo misto (COM); centro operativo comunale (COC) eccetera); - Strutture Civili* a) Sedi degli uffici statali, regionali e provinciali; b) Municipi e sedi comunali decentrate; c) Sedi degli uffici territoriali del Governo; d) Sedi della Protezione Civile e relative strutture adibite all’attività di Protezione Civile; e) Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali, Organismi internazionali; |
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