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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 05/01/1985, n. 4
L. R. Lazio 05/01/1985, n. 4
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ARTICOLO 1 - Finalità della leggeLa Regione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le prime norme sulle modalità |
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TITOLO I - STRUMENTI URBANISTICI |
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ARTICOLO 3 - Costituzione dell'ufficio geologico regionaleIn attesa della definizione con legge regionale delle competenze delegate agli enti territoriali sub - regionali, è costituito presso il servizio lavori pubblici della Regione l'ufficio geologico regionale. L'ufficio geologico regionale è un organo tecnico - scientifico consultivo al servizio della comunità e degli enti locali per i problemi ambientali e di gestione del territorio regionale e per gli interventi conoscitivi ed operativi connessi con le condizioni litogeologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, morfologiche delle aree interessat |
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ARTICOLO 4 - OrganicoL'organico dell'ufficio geologico è il seguente: a) un geologo dirigente; |
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ARTICOLO 5 - Norma transitoria: adempimenti geologiciLa Regione, nel tempo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge alla costitu |
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TITOLO II - PROGETTI EDILIZI |
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ARTICOLO 6 - ProcedureN1 Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le sopraelevazioni ricad |
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ARTICOLO 7 - Adempimenti per l'inizio dei lavoriN1 Le formalità prescritte dai citati articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,R vanno soddisfatte direttamente presso il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente con il solo deposito di due esemplari degli atti e del progetto esecutivo dell'opera firmata da un ingegnere od architetto o geometra o perito |
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ARTICOLO 8 - ControlloN1 Il controllo da parte del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici dei progetti, sarà fatto "a campione sorteggiato" nella misura del 15 per cento dei preavvisi pervenuti mensilmente ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il sorteggio verrà effettuato da parte della commissione prevista nel seguente quinto comma del presente articolo, la prima decade di ogni mese successiva a quello a cui si riferisce e sarà reso noto immediatamente e comunque non oltre i successivi cinque giorni agli interessati ed alla sezione dell'ufficio del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici medesimo preposta al controllo. |
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ARTICOLO 9 - Definizione dei progetti non sottoposti a controllo preventivoN1 I progetti delle opere non sottoposti a controllo preventivo devono soddisfare tutte le seguenti caratteristiche: 1) Destinazione d'uso: edifici di civile abitazione non d'uso pubblico. 2) Morfologia del sito: edifici posti su terreni stabili e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con le strutture. 3) Metodo costruttivo: costruzioni in legno, in muratura tradizionale, in cemento ar |
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ARTICOLO 10 - ResponsabilitàN1 Il progettista è responsabile della rispondenza delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati dalla legge 2 fe |
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ARTICOLO 11 - VigilanzaN1 Gli atti progettuali vistati dal settore regionale decentrato opere e lavori pubblici unitamente ad un registro giornale, opportunamente controfirmati dal direttore dei lavori, dal costruttore e dal proprietario, saranno conservati in cantiere a cura del costruttore durante l'esecuzione dei lavori ed a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati del |
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ARTICOLO 12 - Repressione delle violazioniN1 Il direttore dei lavori e/ o il pubbli |
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TITOLO III - COSTRUZIONI DIFFORMI |
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ARTICOLO 13 - AdeguamentiN1 Per le opere costruite in difformit&ag |
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ARTICOLO 14 - CompetenzeN1 Le competenze di cui all'art. 25 della |
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TITOLO IV - FUNZIONI REGIONALI E PROVVEDIMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN ZONE A RISCHIO SISMICO |
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ARTICOLO 15 - Rilevazione patrimonio edilizio esistenteLa Regione, d'intesa con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, predisporrà un piano |
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ARTICOLO 16 - Requisiti opere oggetto di finanziamento regionaleTutte le opere che a qualunque titolo siano oggetto di un finanziamento regionale debbono essere prev |
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TITOLO V - SANZIONI |
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ARTICOLO 17 - SanzioniPer l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge |
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TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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ARTICOLO 18 - Norme transitoriePer i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione e loro varianti adottati dai comuni anteriormente alla data di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del decreto ministeriale di classificazione sismica, può procedersi alla loro approvazione anche in assenza del parere previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ma i relativi strumenti urbanistici attuativi debbono ottenere il parere previsto nell'articolo 13 innanzi citato. Per i casi nei quali gli strumenti urbanistici generali e loro varianti approvati in conformità alla facoltà di cui al comma precedente non subordinano l'intervento edilizio allo strumento urbanistico attuativo i singoli progetti, senza distinzione, dovranno acquisire le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 |
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ARTICOLO 19 - Disposizioni finaliAi fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali nonché per una economica osservazione degli atti, la Giunta regionale, |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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ARTICOLO 20 - Copertura finanziariaAll'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1984 e successivi si farà fronte con appositi capitoli di bilancio che con la presente legge vengono confermati od istituiti per: a) "spese per gli adempimenti connessi all'esecuzione in danno di lavori di demolizione od adeguamento delle opere |
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