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L.R. Friuli Venezia Giulia 18/08/2005, n. 23

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- D.P.Reg. 31/05/2010, n. 0125/Pres.
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 26/07/2013, n. 6
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“Art. 1 - (Finalità)

N1 1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e soc

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“Art. 1-bis - (Ambito di applicazione)

N9 1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia):

a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;

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Art. 2 – “(Definizioni)” N10

1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:

a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell'ambiente urbano;

b) tutelano l'identità storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;

c) favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane;

d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l'igiene degli occupanti;

e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico;

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“Art. 2 bis esclusioni

N12 1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

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Art. 3 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)

1. La selezione dei materiali da costruzione “, comma 1, lettera f),” N10 va eseguita con i seguenti criteri:

a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, lo

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Art. 4 - (Biocompatibilità e tutela del patrimonio edilizio storico)

1. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che, in virtù della loro origine trovano piena rispondenza nei principi dell'architet

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Art. 5 - (Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici)

1. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazio

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Art. 6 - (“Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio”) N4

1. Il "“Protocollo VEA” N5 regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio", in seguito denominato “Protocollo VEA”, N5 è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il “Protocollo VEA”.N5

3. Il “Protocollo VEA” N5 è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrisp

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“Art. 6-bis – (Certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici)

N2 N8 1. Al fine di favorire una migliore qualità dell’abitare, l’uso di materiali edilizi di origine naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull’ambiente, l’Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, denomi

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“Art. 6 ter - (Coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA)

N7 1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA N15 di cui all’articolo 6 bis, sono attuate “dalla Direzione competente in materia di ambiente”

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“Art. 6 quater controlli e sanzioni amministrative

N17 1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonché ad accertamenti e ispezioni, da parte “della Direzione competente in materia di ambiente” N23.

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“Art. 7 - (Formazione e informazione)

N18 1. L'Amministrazione regionale, N24 promuove corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione p

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Art. 8 - (Conferenza Euro-Regionale edilizia sostenibile)

N6

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Art. 9 - (Contributi per gli interventi in bioedilizia)

1. Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione d

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“Art. 9 bis contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale

N17 1. L'Amministrazione regionale pu

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Art. 10 - (Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica,

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Art. 11 - (Incentivi per gli interventi in bioedilizia)

1. N19

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Art. 12 - (Incentivi ai Comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia)

1. Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 70 per cento della spesa ammissibile ai Comuni o a chi da loro indicati o incaricati, che intendono dotarsi in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:

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Art. 13 - (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese correnti - con la denominazione "Interventi di parte corrente in materia di edilizia sostenibile" con riferimento al capitolo 3012 (2.1.142.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione "Spese per la promozione di corsi di

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Art. 14 - (Norme finali e transitorie)

1. L'articolo 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2006.

N11 “2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1 bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:

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