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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 26/11/2021, n. 20
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L. R. Friuli Venezia Giulia 26/11/2021, n. 20
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CAPO I - Modifiche alle disposizioni generali |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 42/19961. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 3 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "diversità biologica" sono sostituite dalle seguenti: "biodiversità |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Biotopi naturali) 1. I biotopi naturali s |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 6 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Parchi comunali e intercomunali) 1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali. 2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali. 3. L'istituz |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 8 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) le parole "ambienti naturali" sono sostituite dalla seguente: "biodiversità"; 2) dopo le parole "organo di consulenza" è inserita la seguente: "scientifica"; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) istituzione dei biotopi;"; 4) la lettera d) è abrogata; |
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CAPO II - Modifiche alle disposizioni in materia di Parchi e Riserve |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 9 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole ", in particolare, " sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 42/19961. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42/19961. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. |
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Art. 10 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 42/19961. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l |
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Art. 11 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 42/19961. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 16 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 17 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comm |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 18 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 19 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 42/19961. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 22 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 le parole "i criteri indicati nella legge istitutiva" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette"; b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge regionale n. 42/19961. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 42/1996 è inserito il seguente: "Art. 22-bis (Giunta esecutiva) |
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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 23 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale n. 42/19961. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 42/19961. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 28 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti mo |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 29 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 30 della legge regionale n. 42/1996 sono appo |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 31 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica le parole "e finanziamento" sono soppresse; |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 32 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente: |
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Art. 29 - Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale n. 42/19961. Alla rubrica della sezione V della legge regionale n. 42 |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 33 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole "attività agricola" sono inserite le seguenti: "o forestale"; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 31 - Inserimento dell'articolo 33-bis nella legge regionale n. 42/1996.1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 42/1996 è inserito il seguente: |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole ", compresa l'ittiofauna, " sono soppresse; b) il comma 2 è abro |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 37 della legge regionale n. 42/1996 sono app |
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Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 38 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguent |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 39 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provoca |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 40 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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CAPO III - Inserimento del capo II-bis (incentivi a favore di aree naturali) nella legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 37 - Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 38 - Inserimento degli articoli 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-quinquies, 40-sexies, 40-septies, 40-octies nella legge regionale n. 42/19961. Nel capo II-bis della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'articolo 37, dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: "Art. 40-bis (Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali: a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane; b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. 2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili. 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.
Art. 40-ter (Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2: a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino; |
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CAPO IV - Modifiche alle disposizioni istitutive di Parchi e Riserve |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 43-bis della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 44-bis della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 45 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 46 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 49 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 51 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 52 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 42/1996 |
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Art. 53 - Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 53 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 54 - Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 54 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: |
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CAPO V - Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie |
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Art. 55 - Modifiche all'articolo 57 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 57 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 4 sono abrogati; b) al comma 2 le parole "individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo forestale regionale sono attribuite"; |
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Art. 56 - Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 79 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente: "Art. 79 (Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili) |
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Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale n. 42/19961. L'articolo 82 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente: |
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Art. 58 - Omissis
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Art. 59 - Modifiche all'articolo 84 della legge regionale n. 42/19961. All'articolo 84 della legge regionale n. 42/1996 sono ap |
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Art. 60 - Norme finanziarie1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 42/1996, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f-bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 2. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1-bis, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023. 4. Per le finalità previste dall'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 5. Per le finalità previste dall'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. |
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Art. 61 - Modifiche alla legge regionale n. 7/20081. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta: |
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Art. 62 - Modifiche alla legge regionale n. 45/19881. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gesto |
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Art. 63 - Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UN |
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Art. 64 - Abrogazioni1. Sono abrogati in particolare: b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea |
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Art. 65 - Disposizioni transitorie1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il D.P.Reg. 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il D.P.Reg. 17 maggio 2017, n. 0112/Pres. 2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza. 3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la norm |
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