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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/12/2013, n. 20
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/12/2013, n. 20
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/12/2013, n. 20
- L.R. 04/08/2014, n. 15
- L.R. 22/05/2015, n. 12
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con la finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico, attraverso la loro efficace integrazi |
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Art. 2 - Commissione regionale per le politiche socio-abitative1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell’edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale. 2. Nella fase di convergenza di cui all’articolo 4, la Commis |
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Art. 3 - Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative1. La Commissione, nella funzione di cabina di regia, esplica funzioni di programmazione e di verifica dei risultati ottenuti dalle Aziende mediante: a) la predisp |
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Art. 4 - Piano di convergenza1. Ai fini del contenimento della spesa e del miglioramento dell’efficacia operativa, le ATER del sistema regionale unificano progressivamente i servizi generali e le procedure secondo un Piano di convergenza approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia, sentito il parere delle Commissioni consiliari com |
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Art. 5 - Riordino delle ATER1. Le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza di cui alla presente legge. 2. Ogni ATER è retta da u |
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Art. 6 - Collegio unico dei revisori dei conti1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale. 2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri d |
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 24/19991. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 R (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed u |
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Art. 8 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uffic |
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18/11/2024
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