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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 27/08/1999, n. 24
L.R. Friuli Venezia Giulia 27/08/1999, n. 24
- L.R. 18/01/2006, n. 2
- L.R. 14/08/2008, n. 9
- L.R. 23/07/2009, n. 12
- L.R. 05/12/2013, n. 20
- L.R. 04/08/2014, n. 15
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CAPO I - ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso una gestio |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite. 2. La Regione convoca periodicamente una Conferenza Regione-Comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, ver |
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Art. 3 - (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono tra |
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Art. 4 - (Funzioni)1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati. 2. In particolare le ATER provvedono a: a) realizzare gli interventi di edilizia residenzia |
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Art. 5 - (Statuto)1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle ATER. Esso è a |
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Art. 6 - (Organi)1. Sono organi delle ATER: |
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Art. 7 - (Presidente)1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazio |
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Art. 8 - (Consiglio di amministrazione)1. Il Consiglio di amministrazione delle ATER: a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni; |
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Art. 10 - (Direttore)1. Il Direttore dell'ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incaric |
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Art. 12 - (Commissione paritetica)1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria. |
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Art. 13 - (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione provvede altre |
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Art. 14 - (Compensi)1. All’Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un’indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute deg |
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Art. 15 - (Fonti di finanziamento)1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante: a) i finanziamento dello Stato, della Regione e degli Enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 1; |
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Art. 16 - (Fondo sociale)1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è istituito un apposito Fondo sociale. 2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono: a) l'ATER, mediante |
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Art. 17 - (Bilancio)1. Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al disposto del codice civile. |
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Art. 18 - (Vigilanza)1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali. |
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Art. 19 - (Stato giuridico e trattamento economico del personale)1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale. 2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al |
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Art. 20 - (Norma finale)1. Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano gli IACP, la |
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Art. 21 - (Norme transitorie)1. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le AT |
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CAPO II - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 75/1982, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 22 - (Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982)1. L'articolo 8, comma 1, lettere a), b) ed c), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, |
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Art. 23 - (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, in materia di canone di locazione e piani finanziari)1. L'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente: «Art. 65 - (Canone di locazione e piani finanziari) - 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo: a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico; b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione; |
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Art. 24 - (Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale 75/1982)1. Gli articoli 66 e 67 della legge regionale 75/1982 sono abrogati. |
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Art. 25 - (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio)1. All'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 6, della |
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Art. 26 (Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di riacquisizione di alloggi venduti)1. Dopo l'articolo 71 della legge regionale 75/1982 aggiunto il seguente: |
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Art. 28 - (Norme transitorie)1. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, hanno effetto dall'1 luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001 e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno ad applicarsi i canoni in vigore per l'anno 1999. 2. In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla lettera a) del com |
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