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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 30/07/2009, n. 13
L.R. Friuli Venezia Giulia 30/07/2009, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 01/04/2011, n. 4
- Sentenza C. Cost. 27/03/2014, n. 54
- L.R. 15/03/2018, n. 9
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Art. 3 - (Principi in materia di sportello unico)1. Il presente capo provvede all’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive della legge regionale 3/2001 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall’ |
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Art. 4 - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 3/2001)1.L’articolo 1 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 2 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: 1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi. |
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Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 3 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 4 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: 1. L’assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel |
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Art. 8 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 5 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 6 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 7 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 9 delle legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguent |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3/2001)1. All’articolo 10 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “di cui all’articolo 1” sono sostituite dalle seguenti: “e di avvio e svolgimento di attività di servizi”; |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 11 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Conferenze di servizi telematiche)1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all’accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l’Amministrazione regionale provvede all’adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative. |
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Art. 16 - (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 12 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 13 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - (Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 3/2001)1. L’articolo 14 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 3/2001)1. All’articolo 15 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo III - Omissis |
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Art. 34 - (Modifiche alla legge regionale 11/2005)1. L’articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Fr |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16/2008)1. All’articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo VI – Capo X - Omissis |
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Art. 53 - (Norme transitorie in materia di sportello unico)1. L’Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall’articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’ |
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Art. 54 – Art. 55 - Omissis |
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