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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 28/08/1982, n. 68
L. R. Friuli Venezia Giulia 28/08/1982, n. 68
- L.R. 14/04/1983, n. 27
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- L.R. 10/12/1986, n. 53
- L.R. 15/02/1999, n. 4
- L.R. 14/08/2008, n. 9
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TITOLO I - OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO PER CALAMITÀ NATURALI E INTERVENTI PER CALAMITÀ PUBBLICHE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO |
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Capo I - Opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità naturali |
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Art. 1 - Disposizione generaleSalva la competenza statale nelle materie elencate all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, |
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Art. 2 - Lavori di pronto soccorsoL'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali. In particolare tali lavori possono, tra l'altro, riguardare: a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi, consolidam |
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Art. 3 - Disposizioni procedimentali per interventi di pronto soccorsoQuando su segnalazione dell'autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell'essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo. Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l'Assessore regiona |
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Art. 4 - Opere di prevenzione di calamità naturaliQuando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, vengano accertate delle situazioni tali da far ritenere: a) altamente probabile il verificarsi, in t |
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Art. 5 - Disposizioni procedimentali per interventi di prevenzioneQuando da parte dell'autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo. |
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Art. 6 - Benefici contributiviIn alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del medesimo articolo, l'Ammi |
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Art. 7 - Prestazioni peritaliPer gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 5, l'Assessore r |
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Capo I bis - Disposizioni comuni per le opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità naturali |
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Art. 7-bis |
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Art. 7-ter |
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Capo II - Interventi per calamità pubbliche di carattere igienico-sanitario |
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Art. 8 - Disposizione generaleAi fini del presente Capo si considerano calamità pubbliche di carattere igien |
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Art. 9 - Disposizioni procedimentali per interventi di carattere igienico-sanitarioL'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivan |
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Art. 10 - Benefici contributivi per attrezzatureL'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in |
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Capo III - Abrogazione di precedente normativa e disciplina dei procedimenti pendenti |
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Art. 11 - Abrogazione di norme regionaliSono abrogate la legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modifiche ed integ |
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Art. 12 - Disposizione transitoriaGli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge già assenti |
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TITOLO II |
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TITOLO III |
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Capo I |
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TITOLO IV - INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEI GIORNI 21 AGOSTO 1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982 |
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Art. 25Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in v |
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Art. 26Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall'articolo 15 della presente legge. Le richieste dei benefici dovranno pervenire alla competente Direzione provin |
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TITOLO V - RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1979, N. 71, E DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 27Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 86.000.000 per l'esercizio 1982. |
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Art. 28Per le finalità previste dai precedenti articoli 2, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 mi |
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Art. 29Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 3, ultimo |
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Art. 30Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 500 mil |
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Art. 31Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10, nello |
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Art. 33Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 48 viene revocato a decorrere dall'esercizio 1982. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate. Per le finalità previste dal precedente articolo 20 sono autorizzati, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell'industria e dell'artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo. Le annualità relati |
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Art. 34Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, |
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Art. 35 - Disposizioni finanziarie per le opere pubbliche di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestalePer le spese sostenute al fine di eseguire, ai sensi delle vigenti norme regionali, lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte da calamità naturali, l'Amministrazione regionale pu&ogr |
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