1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
2. La validità delle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763, e sue successive modifiche, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014, ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile.
3. In sede di prima applicazione della disciplina e degli stanziamenti previsti dall'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), l'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei finanziamenti, sulla base del decreto di a