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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 13/04/2023, n. 3
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- L.R. 12/07/2023, n. 7
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TITOLO I - Finalità e principi |
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Art. 1 - Principi1. La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l’autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura. 2. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 20 |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all’articolo 6, operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità: a) valorizzare e disciplinare nell’ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II; b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III; c) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile; d) sostenere i soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, ai fini della valutazione in merito all’acquisizione della qualifica di Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017; e) pr |
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Art. 3 - Oggetto1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 117, co |
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Art. 4 - Ambito di applicazione1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo s |
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Art. 5 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative1. La regione Emilia-Romagna e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’ |
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Art. 6 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore1. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità all’ |
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TITOLO II - Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore |
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Art. 7 - Organismi di rappresentanza territoriale1. La Regione riconosce, con proprio atto, l’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette. 2. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, di cui all’articolo 10, riconosce e promuove, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti, gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore. |
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Art. 8 - Centri di servizio per il volontariato1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche CSV) accreditati ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio dell’Emilia-Romagna. 2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, n |
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Art. 9 - Reti associative1. La Regione promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali. |
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Art. 10 - Consiglio regionale del Terzo settore1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato “Consiglio”. 2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. 3. Il Consiglio è composto: a) dal Presidente o suo delegato; |
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Art. 12 - Osservatorio regionale del Terzo settore e sull’amministrazione condivisa1. La Regione istituisce presso l’assessorato competente un Osservatorio regionale del Terzo settore e sull’amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale del Terzo settore, avvalendosi del supporto di sei esperti in materia, di cui due nominati dalla regione Emilia-Romagna, uno dall’ANCI Emilia-Romagna, tre dall’associazione degli Enti di Terzo settore di cui all’articolo 7, comma 1. |
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Art. 13 - Assemblea regionale del Terzo settore1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10, indice annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore, di seguito denominata “Assemblea”, quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemb |
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TITOLO III - Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell’ambito dell’amministrazione condivisa |
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Art. 14 - Principi comuni1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 24, nel rispetto dei seguenti principi comuni: a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone; b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge n. 241 del 1990, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l’eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell’iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico naz |
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Art. 15 - Co-programmazione1. La co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è l’istruttoria condivisa fra gli Enti del Terzo settore e l’amministrazione pubblica procedente, titolare dell’attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all’individuazione d |
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Art. 16 - Principi in tema di procedimento di co-programmazione1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi: |
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Art. 17 - Co-progettazione1. La co-progettazione, in applicazione dell’articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017, è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di coprogrammazione, di cui agli articoli 15 e 16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto r |
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Art. 18 - Principi in tema di procedimento di co-progettazione1. I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e |
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Art. 19 - Co-progettazione mediante accreditamento1. Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, all’accreditamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collabora |
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Art. 20 - Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell’at |
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Art. 21 - Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 20001. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è abrogato. 2. Il comma 4 |
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Art. 22 - Uso di beni immobili e mobili1. La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali. Restano ferme le disposizi |
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Art. 23 - Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali1. I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere d), f), i), k), o z), del d.lgs. 117/2017, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l’attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli ar |
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Art. 24 - Contributi1. La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. 117/2017, con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017. 2. Per l |
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Art. 25 - Attuazione dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 20171. La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo) del d.lgs. n. 117 del 2017, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle |
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Art. 26 - Fondo regionale per l’innovazione sociale1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all’articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a: a) favorire la convivenz |
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Art. 27 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni1. In attuazione dell’articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, rendono noti |
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Art. 28 - Disposizioni in materia urbanistica e edilizia1. La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza |
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Art. 29 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il terzo settore, nel promuovere l’amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell’attività svolta nell’ambito delle funzioni di Osservatorio regionale ai sensi dell’articolo 12, presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 30 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla |
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Art. 31 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 19941. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 3 |
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Art. 32 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'as |
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Art. 33 - Disposizioni transitorie1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla legge regionale n. 12 del 2005 e alla legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti al d.lgs. 117/2017 e alla presente legge. 2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri cos |
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27/11/2024
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