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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 10
L. R. Emilia Romagna 25/02/2000, n. 10
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Capo I - Classificazione e Inventari |
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Art. 1 - Beni della Regione - Classificazione1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile. |
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Art. 2 - Modifiche di classificazione |
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Art. 3 - Inventario dei beni regionali1. I beni della Regione sono descritti in inventari. 2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa. 3. L'inventario generale è composto da: a) inventario dei beni demaniali; b) inventario dei beni immobili patrimoniali; |
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Art. 4 - Beni mobili1. L'acquisizione dei beni mobili della Regione è disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. 2. La Giunta regionale definisce le categorie dei beni mobili durevoli da inventariare, nonché le procedure e le m |
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Art. 5 - Ricognizione periodica dei beni1. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggi |
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Capo II - Gestione |
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Art. 7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di patrimonio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale |
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Art. 8 - Forme di gestione indiretta1. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad enti locali. |
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Art. 8-bis - Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell’articolo 33 del decreto‐legge n. 98 del 20111. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fond |
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Art. 9 - Alloggi di servizio1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratu |
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Art. 9-bis - Alienazione ed acquisto - Competenze1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta re |
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Art. 10 - Alienazione dei beni immobili - Determinazione del prezzo e prelazioni1. N12 2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene è determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente: a) per i terreni non suscettibili di edificabilità, ai valori agricoli di mercato; |
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Art. 11 - Alienazioni - Modalità1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata. N14 2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni. N27 3. La Regione può procedere alla alienazione di beni immobili ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi: a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Region |
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Art. 12 - Acquisto di beni immobili |
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Art. 13 - Permuta di beni immobili1. La Giunta regionale può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale. 2. La Gi |
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Art. 14 - Conto del patrimonio |
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Art. 15 - Forme di pubblicità1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di traspa |
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Art. 16 - Modalità di pagamento del prezzo1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita. N35 2. |
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Art. 17 - Trattamento dei dati1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di acquisizione, conservazione, gestione e alienazione dei beni nonché di controllo sulla attività svolta a tale scopo, la Regione è autorizza |
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Capo III - Disposizioni Finali |
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Art. 18 - Riserva di diverse disposizioni regolamentari1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di competenza del Consiglio regionale o degli enti amministrativi dipendenti |
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Art. 19 - Norme finali e transitorie1. I prezzi di vendita dei beni immobili urbani, fintanto che non siano state determinate le tariffe d'estimo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, s |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono abrogate: a) la L.R. 10 aprile 1989, n. 11; b) la L.R. 7 novembre 1994, n. 44; c) gli articoli dal 26 al 45 del Regolamento Re |
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30/12/2024
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