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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Emilia Romagna 02/08/2018, n. 4
Regolam. R. Emilia Romagna 02/08/2018, n. 4
Regolam. R. Emilia Romagna 02/08/2018, n. 4
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito all’articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2014, si applicano le seguenti definizioni: a) impresa ittica: l’insieme delle attività di pesca e di acquacoltura esercitate dall’imprenditore ittico in modo pr |
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TITOLO I - ATTIVITÀ DI PESCATURISMO |
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Articolo 3 - Organizzazione e svolgimento delle attività e delle iniziative di pescaturismo1. Nell’ambito dell’attività di pescaturismo, come definita all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014, rien |
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Articolo 4 - Pescaturismo nelle acque marine1. L’esercizio dell’attività di pescaturismo nelle acque marine è subordinato alla specifica autorizzazione all’imbarco di persone estranee all’equipaggio, rilasciata dall’autorit&ag |
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Articolo 5 - Pescaturismo nelle acque interne1. Le imprese ittiche esercenti la pesca professionale nelle acque interne possono intraprendere l’attività di pescaturismo su imbarcazioni in disponibilità dell’impresa ittica, regolarmente iscritte ai Registri delle unità |
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TITOLO II - ATTIVITÀ DI ITTITURISMO |
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Articolo 6 - Iniziative dell’ittiturismo1. Nell’ambito dell’attività di ittiturismo, come definita all’articolo 2, comma 3, della legge region |
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Articolo 7 - Ospitalità nelle imprese ittiche1. L’ospitalità nelle imprese ittiche di pesca professionale è costituita dall’offerta di pernottamento o alloggio nell’abitazione familiare ovvero |
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Articolo 8 - Ospitalità nell’abitazione dell’imprenditore ittico1. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore ittico e dai suoi familiari esclusivamente nei lo |
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Articolo 9 - Ospitalità in alloggio diverso dall’abitazione1. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 7, comma 3, l’ospitalità in edifici già in disponibilità dell’impresa, diversi dall’abitazione familiare, è ammessa in un massimo di sei camere ammobiliate. |
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Articolo 10 - Ospitalità in imbarcazione1. Nel caso di ospitalità a bordo dell’unità da pesca, è necessaria l’esistenza di sistem |
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Articolo 11 - Iniziative ricreative, culturali, didattiche e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico1. L’impresa può proporre e favorire lo svolgimento di attività ricreative e di pratica sportiva, didattiche, culturali ed escursionistiche strettamente legate al mondo della pesca per un’offerta di qualità, di intrattenimento dell’ospite volte alla tutela, qualificazione e valorizzazione delle peculiarità e delle risorse specifiche di ciascuna marineria e ad avvicinare la popolazione e le giovani gen |
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TITOLO III - ATTIVITÀ DI ACQUITURISMO |
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Articolo 12 - Iniziative dell’acquiturismo1. Nell’ambito dell’attività di acquiturismo, come definita all’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2014, rientrano le seguenti iniziative: a) attività di ospitalità; |
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Articolo 13 - Norme applicabili1. Alle attività di acquiturismo svolte dall’impresa ittica esercente l’acquacoltura si applicano le no |
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TITOLO IV - ATTIVITÀ CONNESSE |
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Articolo 14 - Attività connesse1. Le imprese che svolgono le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo possono, inoltre, svolgere, attività connesse all’attività prevalente di pesca o acquacoltura, mediante l’utilizzo di strutture e attrezzature o di ris |
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Articolo 15 - Attività di trasformazione1. Rientra in tale attività la lavorazione, preparazione, modificazione e conservazione di prodotti ittici destinat |
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Articolo 16 - Attività di distribuzione e di commercializzazione1. Rientrano nell’ambito della distribuzione e commercializzazione l’attività di vendita diretta e l’attività di trasporto |
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Articolo 17 - Attività di somministrazione di pasti e bevande1. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’attività commerciale connessa, svolta attraverso la ristorazione con somministrazione di pasti e bevande, anche non completa, finalizzata principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione gastronomica di prodotti aziendali. 2. La preparazione di pasti e bevande è consentita nel numero massimo di dodici coperti, per ciascuno dei due pasti principali. È ammesso l’uso della cucina domestica dell’abitazione dell’imprenditore, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; tale attività non si configura come “pubblico esercizio”. 3. Per l’esercizio di tale attività, ad esclusione dei casi di uso della cucina domestica di cui al comma 2, l’imprenditore deve disporre di locali dotati dei requisiti igienico sanitari di cui al regolamento |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 18 - Segnalazione certificata di inizio attività1. L’esercizio delle attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e di quelle connesse è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio |
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Articolo 19 - Disposizioni relative alle strutture in disponibilità dell’impresa1. Tutte le attrezzature e i beni, compresa l’imbarcazione, nonché gli edifici in disponibilità dell’impresa, sia destinati ad abitazione, sia strumentali all’attività ittica, possono essere adibiti all’attività di ittiturismo e di acquiturismo e alle attività ad esse connesse, in conformità al presente regolamento, senza che ciò costituisca mutame |
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Articolo 20 - Aspetti igienico-sanitari1. L’imprenditore nell’esercizio delle attività di ittiturismo, di acquiturismo e di quelle ad esse connesse deve garantire: a) il rispetto delle normative igienico-sanitarie per il se |
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Articolo 21 - Iscrizione all’elenco regionale1. Il Comune che riceve una segnalazione certificata di inizio di attività ne dà comunicazione alla Regione al fine dell’iscrizione dell’impresa nell’elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse. 2. La comunicazione dovrà riportare: a) i dati dell’impresa e del titolare della stessa; |
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Articolo 22 - Riconoscimento dei Club di eccellenza1. I Club di eccellenza, costituiti da imprese ittiche esercenti le attività di cui al presente regolamento, sono finalizzati a migliorare l’offerta in un’ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi e dei prodotti offerti e devono dotarsi di un regolamento e di uno specifico disciplinare. 2. Il regolamento ed il disciplinare dei Club dovranno contenere specifiche indicazioni relative ai seguenti temi: a) un uso prevalente di prodotti propri o tipici nell’ambito della ristorazione per la preparazione dei pasti; l’obiettivo di eccellenza si può ottenere aumentando di almeno un 25%, rispetto al quantitativo minimo previsto (51%), la presenza dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; b) un uso di almeno il 30% di un’unica tipologia di prodotto aziendale accompagnata da almeno un menù fisso di degustazione specifico disponibile su prenotazione; c) presenza di un prodotto aziendale o naturale di nicchia a forte tipicità che viene proposto contemporaneamente in ambito ristorativo, in vendita diretta allo stato fresco, conservato o trasformato; per il pacchetto proposto deve essere allegata una relazione che evidenzi le potenzialità dell&rsq |
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TITOLO VI - ADEMPIMENTI E CONTROLLI |
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Articolo 23 - Obblighi dell’impresa ittica1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 22 del 2014 l’imprenditore dovrà: a) esporre una copia della segnalazione certificata di inizio di |
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Articolo 24 - Controlli1. Al fine di verificare che le imprese svolgano l’attività nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti, i Comuni programmeranno controlli presso le imprese, in modo da effettuare almeno un controllo ogni tre anni. |
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TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO |
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Articolo 25 - Disposizioni transitorie1. Entro 30 giorni dall’adozione della modulistica di cui all’articolo 18, comma 3, gli imprenditori che gi&ag |
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Articolo 26 - Rinvio1. Per quanto non previsto dalla legge regionale n. 22 del 2014 e dal presente regolamento, si applic |
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