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L. R. Emilia Romagna 06/03/2017, n. 2

Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni).
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/07/2017, n. 15
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Articolo 1 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 R (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

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Articolo 2 - Introduzione dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 11 del 2012

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2012 R è inserito il seguente:

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Articolo 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 4 - Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:

a) la salvaguardia

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Articolo 4 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 - Programma ittico regionale

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Pian

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Articolo 5 - Introduzione dell'articolo 5 bis nella legge regionale n. 11 del 2012

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012

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Articolo 6 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 - Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali

1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015;

b) sulla proposta di Piano ittico regionale;

c)

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Articolo 7 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 - Associazionismo

1. La Region

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Articolo 8 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 - Tutela dell'ecosistema acquatico

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Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 - Tutela della fauna ittica

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.

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Articolo 10 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 - Zone di tutela della fauna ittica

1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione inte

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Articolo 11 - Articolo 15 Omissis


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Articolo 16 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

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Articolo 17 - Omissis


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Articolo 18 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2012

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2012

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Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 20 - Aree di pesca regolamentata

1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o del

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Articolo 20 - Articolo 22 Omissis


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Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti;

b) pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;

d) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00;

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Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2012

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2012 R è sostituito dal seguente:

“Articolo 26 - Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definis

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Articolo 25 - Omissis


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Articolo 26 - Disposizioni finali

1. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla loro naturale scadenza.

2. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed eserc

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