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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 07/11/2012, n. 11
L. R. Emilia Romagna 07/11/2012, n. 11
L. R. Emilia Romagna 07/11/2012, n. 11
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2021, n. 19
- L.R. 18/07/2017, n. 15
- L.R. 06/03/2017, n. 2
- L.R. 16/07/2015, n. 9
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TITOLO I - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE |
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CAPO I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e s |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne. |
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Art. 3 - Funzioni1. La Regione, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regi |
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Art. 3-bis - Strumenti di programmazione e gestione |
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CAPO II - Strumenti di programmazione e di gestione |
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Art. 4 - Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante: a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro |
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Art. 5 - Programma ittico regionale1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all’articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo |
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Art. 5-bis - Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000 |
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Art. 6 - Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale. 2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri: a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015; b) sulla proposta di Piano ittico regionale; c) sulla proposta di Programma ittico regionale; d) sui programmi di |
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Art. 7 - Associazionismo1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale. 2. Ai fini della prese |
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TITOLO II - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA |
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CAPO I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente |
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Art. 8 - Tutela dell'ecosistema acquatico1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge: a) con le previs |
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Art. 9 - Tutela della fauna ittica1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consen |
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Art. 10 - Zone di tutela della fauna ittica1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territo |
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CAPO II - Esercizio della pesca e dell'acquacoltura |
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Art. 11 - Art. 16 Omissis
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Art. 17 - Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura |
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TITOLO III - ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE |
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Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Impianti di pesca a pagamento1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività |
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Art. 20 - Aree di pesca regolamentata1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono. 2. Qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e |
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Art. 21 - Art. 22 Omissis
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TITOLO IV - VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - Vigilanza, controlli e sanzioni |
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Art. 23 - Art. 24 Omissis
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Art. 25 - Sanzioni1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti; b) pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00; c) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00; d) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00; e) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato |
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CAPO II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali |
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Art. 26 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina: a) i periodi di divieto di cattura e detenzi |
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Art. 27 - Art. 28 Omissis
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Art. 29 - Clausola valutativa1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti: a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione; |
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