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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 15/07/2002, n. 16
L.R. Emilia Romagna 15/07/2002, n. 16
L.R. Emilia Romagna 15/07/2002, n. 16
- L.R. 01/08/2019, n. 17
- L.R. 25/11/2002, n. 31
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Art. 1 - (Finalità della legge)1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualit&agra |
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TITOLO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI |
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Art. 2 - (Interventi promossi dalla Regione)1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento: a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della qualità ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e spaziale, nonché l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni sismiche; b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti inn |
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Art. 3 - (Programma regionale)1. Al fine di conseguire le finalità indicate all'art. 1, il Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito denominato programma regionale. 2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione. Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli Enti Locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità . 3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in particolare: |
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Art. 4 - (Attuazione del programma)1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanzia |
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Art. 5 - (Studio di fattibilità)1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall' |
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Art. 6 - (Programma attuativo)1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo. 2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo “le strutture regionali competenti si avvalgono”N3 di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti |
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Art. 7 - (Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali)1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del Comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative per |
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TITOLO II - PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO |
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Art. 8 - (Promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici)1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, garantiscano elevati livel |
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Art. 9 - (Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico)1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado. 2. Parimenti il Sindaco può intima |
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TITOLO III - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE INCONGRUE |
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Art. 10 - (Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio)1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi. 2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive. 3. La Re |
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Art. 11 - (Contributi regionali)1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere incongrue e la previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 1 |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 12 - (Norme transitorie)1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, recante “'Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previs |
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Art. 14 - (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12, la legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 è abrogata. |
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