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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 26/07/2013, n. 14
L. R. Emilia Romagna 26/07/2013, n. 14
L. R. Emilia Romagna 26/07/2013, n. 14
L. R. Emilia Romagna 26/07/2013, n. 14
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodi |
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Art. 2 - Definizione di escursionismo1. Ai fini della presente legge per e |
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Art. 3 - Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all’articolo 7 compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratt |
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Art. 4 - Fruizione della REER1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l’adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale. 2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l’ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l’Unione di comuni o con l’Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della |
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Art. 5 - Pianificazione territoriale1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di p |
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Art. 6 - Dichiarazione di pubblico interesse1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell’attività escursionistica. |
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Art. 7 - Catasto della REER e implementazione di sistemi di informazione promo-turistica1. È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER. 2. La cat |
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Art. 8 - Funzioni e competenze1. La Regione ed i Comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente. 2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all’articolo 9: a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati “Sentieri” secondo quanto disposto all’articolo 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni; b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all’articolo 7, acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivat |
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Art. 9 - Coordinamento tecnico centrale della REER1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER. 2. Il Coordinamento, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l’aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l’utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo. 3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento |
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Art. 10 - Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all’articolo 8, comma 3. |
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Art. 11 - Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER1. L’Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all’Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all’articolo 9 e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all’articolo 10 e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze. 2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a: |
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Art. 12 - Divieti1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all’articolo 4, comma 3, sulla REER è fra l’altro vietato: a) dannegg |
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Art. 13 - Sanzioni1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai Comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario |
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Art. 14 - Regolamento attuativo1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all’articolo 9. 2. Il regolamento stabilisce tra l’altro: |
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Art. 15 - Modifiche a leggi regionali1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente: “2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le |
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Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio |
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