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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 23/12/2002, n. 40
L.R. Emilia Romagna 23/12/2002, n. 40
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- L.R. 28/12/2023, n. 17
- L.R. 21/10/2021, n. 14
- L.R. 31/07/2020, n. 3
- L.R. 29/05/2020, n. 1
- L.R. 29/12/2015, n. 22
- L.R. 26/07/2013, n. 14
- L.R. 23/07/2010, n. 7
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree |
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Art. 2 - Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 in maniera adeguata ed omogenea sul territorio regionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema dell'offerta turistica e alla definizione di indirizzi omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle autonomie locali. 2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regiona |
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Art. 4 - Funzioni delle Province1. Alle Province, nell'ambito del quadro programmatorio regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonché l |
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TITOLO II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE |
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Art. 5 - Soggetti beneficiari1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo: a) im |
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Art. 6 - Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Imprese1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a: a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale; |
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Art. 7 - Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l'a |
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Art. 8 - Interventi a sostegno del turismo montano1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell'ambiente. |
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Art. 9 - Interventi a sostegno del termalismo1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della diversificazione dell'offerta turistica regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei territori termali. 2. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), proprietari o gestori di stabilimenti termali, pos |
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Art. 10 - Tipologia e ammontare dei contributi1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal presente titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, possono essere concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70 |
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TITOLO III - PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI |
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Art. 11 - Progetti finalizzati e progetti innovativi1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di ''progetti finalizzati" e la realizzazione di ''progetti innovativi". 2. I ''progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è concesso in regime ''de minimis'', nella mi |
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TITOLO IV - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA |
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Art. 12 - Tipologia dei contributi1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, conferisce ai Consorzi Fidi |
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Art. 13 - Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia1. Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2 in possesso dei segu |
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Art. 14 - Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi1. Ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia sono concessi i contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le seguenti modalità: a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale; b) l |
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Art. 15 - Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione1. Per l'assegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia stipulano convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario. |
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Art. 16 - Vigilanza su Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza d |
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TITOLO V - VINCOLO DI DESTINAZIONE |
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Art. 17 - Contributi per interventi realizzati da soggetti privati1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al manten |
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Art. 18 - Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile oggetto de |
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TITOLO VI - CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19 - Cumulo dei contributi1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ai sensi della presente legge sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai |
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Art. 20 - Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della legge 30 dicembre 1989, n. 4241. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare con mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanziamento ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate d |
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Art. 21 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base |
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Art. 22 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate: a) la |
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Art. 23 - Norma transitoria1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 e successive mo |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale |
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