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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Emilia Romagna 02/02/2018, n. 1
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- Regolam. R. 18/12/2023, n. 3
- Regolam. R. 29/10/2020, n. 1
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Capo I - Ambito di applicazione e disposizioni generali |
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Art. 2 - Suddivisione zoogeografica1. Ai fini del presente regolamento e secondo l'attuale classificazione scientifica, nell'ambito della suddivisione zoogeografica ("ittiogeografica") d |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni: a) "specie autoctona" (o "nativa"): specie naturalmente presente in un determinato distretto zoog |
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Art. 4 - Specie autoctone e parautoctone1. Le specie autoctone e parautoctone presenti sul territorio regionale sono quelle incluse nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolament |
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Art. 5 - Specie alloctone1. Sono specie alloctone tutte le specie non inserite nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento. |
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Capo II - Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica |
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Art. 6 - Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione1. La detenzione delle specie autoctone e parautoctone di cui all'allegato 1 è consentita nella misura minima, nei limiti e con l'osservanza dei periodi di divieto riportati nell'allegato 2 al presente regolamento. 2. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono da considerarsi estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura accidentale, la presenza va segn |
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Art. 7 - Speciali misure1. Gli esemplari di cui all'allegato 1 del presente regolamento, catturati durante il periodo di divieto di pesca o di misura inferiore alla minima consentita, devono essere immediatamente rilasciati e re-immessi in acqua con ogni cautela, pro |
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Capo III - Esercizio della pesca |
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TITOLO I - Pesca nelle zone classificate "A" |
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Art. 8 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)1. Al pescatore professionale è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno: a) archetto. Bocca a semi-arco: altezza massima 90 centimetri; diametro massimo 90 centimetri; lunghezza massima dell'attrezzo 250 centimetri; lunghezza del primo inganno: almeno 60 centimetri, con maglia non inferiore a 24 millimetri; secondo inganno: lunghezza massima 190 centimetri, con maglia non inferiore a 10 millimetri. L'attrezzo non può avere più di tre inganni; b) filare tramagliato o tramaglio. Lunghezza massima della rete 25 metri; altezza massima della rete 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune; c) bilancione a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete 15 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 24 millimetri. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a 6 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a 4 metri, con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. Esclusivame |
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Art. 9 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri; b) una lenza a mano, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante; c) una bilancella con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato d |
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Art. 10 - Uso dei bilancioni fissi1. L'uso dei bilancioni fissi è consentito solamente se risultano montati su strutture predisposte, i cui proprietari siano in possesso della licenza di pesca e della concessione rilasciata dall'autorità competente e siano in regola con le vigenti norme paesaggistiche e urban |
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Art. 11 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse. |
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TITOLO II - Pesca nelle zone classificate "B" |
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Art. 12 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)1. Nel Piano ittico regionale sono individuati i corsi d'acqua o loro tratti nei quali è consentito lo svolgimento della pesca professionale. |
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Art. 13 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri; |
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Art. 14 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno d |
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TITOLO III - Pesca nelle zone classificate "C" |
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Art. 15 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione sch |
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Art. 16 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture1. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo di pastura solida per ogni giornata di pesca, comprese le esch |
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TITOLO IV - Pesca nelle zone classificate "D" |
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Art. 17 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione sch |
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Art. 18 - Quantità e qualità delle esche e delle pasture1. Nell'esercizio della pesca sportiva è vietato ogni tipo di pasturazione. 2. È, altresì, |
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Capo IV - MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA |
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Art. 19 - Accessibilità arginale1. È vietato accedere alle sommità arginali prive di strade rotabili con veicoli motorizzati di cilindrata superiore a 50 cc. |
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Art. 20 - Distanza tra pescatori in esercizio1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno 15 metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. |
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TITOLO I - Orari e limiti di pesca |
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Art. 22 - Esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e"C"1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C" è consentita secondo i seguenti orari: a) dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 07:00 alle ore 18:00; |
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Art. 23 - Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"1. L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 19:00 della prima domenica di ottobre alle ore 05:00 dell'ultima domenica di marzo. |
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Art. 24 - Tecniche e strumenti particolari di pesca1. Tecniche speciali ed innovative di pesca, non disciplinate dal presente regolamento, possono essere praticate limitatamente a specifiche aree, indiv |
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TITOLO II - Limiti quantitativi giornalieri di prelievo |
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Art. 25 - Limiti quantitativi per la pesca professionale1. Il pescatore professionale non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria "A" e nelle acque di categoria "B" in cui la pes |
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Art. 26 - Limiti quantitativi per la pesca sportiva o ricreativa1. Il pescatore sportivo o ricreativo, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'allegato 2 del presente regolamento, è soggetto a un limite giornaliero di prelievo come di seguito indicato: a) Zona "A" - quantitativo massimo 5 chili; |
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Capo V - ATTIVITÀ VARIE |
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Art. 27 - Gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici ed idrici1. Le acque di bonifica e degli invasi idroelettrici e idrici sono classificate come ricadenti in "zona A", "zona B", "zona C" e "zona D", in analogia con le caratteristiche dei corsi d'acqua naturali. |
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TITOLO I - Attività agonistica |
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Art. 28 - Criteri per la gestione dell'attività agonistica1. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. 2. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B" e "C". 3. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero. 4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi e sono dedicati prioritariamente all'attività agonistica. Nei tratti di corsi d'acqua individuati invece come campi di gara temporanei l'attività agonistica deve risultare compatibile con l'esercizio della libera pesca. 5. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo. 6. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento sui limiti quantitativi del pescato e delle pasture, sulle misure e sul periodo di divieto, è consentita la detenzione temporanea dei pesci catturati unicamente se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato nel |
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Art. 29 - Gare di pesca ai salmonidi1. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone classificate "B" e "C". 2. La Regione può autorizzare l'immissione di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) o di trota fario (Salmo trutta) purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dall'inizio della zona classificata "D". Nel caso in cui sia |
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Capo VI - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 30 - Tesserini di pesca controllata1. I pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il pescato, devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture. 2. Nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regional |
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Art. 31 - Corsi di avvicinamento alla pesca1. Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012, i corsi di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, organizzati dalle Associazioni piscatorie, devono essere tenuti da personale formato e competente e svolgersi nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) i corsi sono aperti a tutti i minorenni che frequentino almeno una scuola di istruzione secondaria o che abbiano compiuto il dodicesimo anno di et� |
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Art. 32 - Carico di pesca professionale sostenibile nelle zone classificate "B"1. Nelle acque classificate di categoria "B" possono essere individuati tratti nei quali è ammesso anche l'esercizio della pesca professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012. I tratti destinati a tale scopo dovranno avere lunghezza minima non inferiore a 500 metri. |
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Art. 32-bis - Attività di acquacoltura nelle acque interne1. La Giunta regionale, con propria deliberazione approva apposite Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l'acquaco |
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Capo VII - NORME FINALI |
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Art. 33 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore l'ultima domenica di marzo 2018, in coincidenza con l'inizio della stagione piscatoria 2018-2019. |
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Allegato 1 - Elenco delle specie autoctone e parautoctone(articolo 4 del regolamento regionale)
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Allegato 2 - Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione(articolo 6 del regolamento regionale)
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Testo coordinato con le modifiche fino al Regolam. R.18/12/2023, n. 3.
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