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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 28/08/2012, n. 29
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- Ord. Comm. Del. R. 06/08/2015, n. 40
- Ord. Comm. Del. R. 26/11/2015, n. 51
- Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14
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PremessaIL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge; Visto il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella l. n.122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; Richiamato |
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Articolo 1 - (Individuazione ambito territoriale danneggiato)1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell’Emilia i cui territori sono stati interess |
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Articolo 2 - (Condizioni per la concessione dei contributi)1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 “e la ripresa delle attività produttive” N16, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del “sisma” N17 oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale. N8 1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva od anche siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione ma tutte funzionali alle attività produttive stesse il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall’ordinanza 57/2012 e smi. N73 N37 1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibili |
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Articolo 3 - (Determinazione del contributo concedibile)1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è “concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater” N17. 2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra: - il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base “dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale” N75, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile; e - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo convenzionale si riduce a 200 Euro/mq più IVA se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze di cui al comma 8 più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l’allegato A della deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolata senza la limitazione al 60% e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42 |
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Articolo 4 - (Presentazione delle domande)1. “Entro il 30 giugno 2013” N48 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono “depositare” N20, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta e “depositata” N20 esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato, N23 pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. “L’accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro due giorni lavorativi dal deposito della stessa.” N24 1-bis Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l’edificio danneggiato fosse ricompreso all’interno di una Unità Minima d’Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all’art. 7, comma 1 della legge regionale 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 7, comma 9 della citata l.r. 16/2012. N18 2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici. 3. N50 4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro |
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Articolo 5 - (Inizio dei lavori)1. “L’accettazione” N20 della domanda, completa dei documenti di cui all’art.4, costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, c.6 del D.L. 74/2012. |
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Articolo 6 - (Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell’art. 26 della l.r. 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente. N37 2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti: - parenti o affini fino al quarto grado; - coniuge; - promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; - affittuario o comodatario residente alla data del sisma; - coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali; |
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Articolo 8 - (Erogazione del contributo)1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai “professionisti” N20 che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo. N68 b) il 50% a saldo del contributo, entro 30 giorni N57 dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori “redatto come alla lett. a)” N67 dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l’importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione: i. attestazione di rispondenza |
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Articolo 9 - (Interventi già iniziati)1. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale iniziati, o per i quali sia stato affidato l’incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza stessa, purché: |
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Articolo 10 - (Controlli)1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della L.R. n. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di es |
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Articolo 11 - (Cumulabilità dei contributi) |
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Articolo 12 - (Esclusione dai contributi) |
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Articolo 13 - (Norma finanziaria) |
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Articolo 14 - (Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia) |
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Allegato 1 - Territori ammissibili |
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