1. Al comma 6 dell’articolo 6 dell’Ordinanza n. 119 del ottobre 2013 le parole “delle Ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi” sono sostituite dalle seguenti “dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi, commi 5 o 6, dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi e commi 7 o 8 dell’Ordinanza n. 86/2012 e smi”.
2. Al comma 11 dell'articolo 6, le parole “All’art. 8, delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 è aggiunto il seguente comma 1-ter” sono sostituite dalle parole “All’art. 8, delle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 è aggiunto il seguente comma 1-quater”:
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Tabella 1.1 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura
È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:
- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione > 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.
Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:
- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti o dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai;
- pareti o colonne in muratura fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell’altezza di piano;
- colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;