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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 31/05/2021, n. 828
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 31/05/2021, n. 828
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Testo del documento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti: - la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; - la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (di seguito Legge) "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", in specifico l’art. 11, comma 1, relativo alle "autorizzazioni per particolari attività"; - la propria deliberazione n. 1197 del 21/9/2020 (di seguito Direttiva) "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.", con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 11 sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose; Visto, altresì il D.L. 21 aprile 2021, n. 52, art. 10, commi 1 e 2, che ha reiterato fino al 31 luglio 2021: - le misure, disposte dall’art. 1, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della virus COVID-19 su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; - le misure disposte dall’art. 3, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, tra le quali il divieto di cui all’art. 1, comma 8: "È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020"; |
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