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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 21/09/2020, n. 1197
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 21/09/2020, n. 1197
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 21/09/2020, n. 1197
- Delib. G.R. 31/05/2021, n. 828
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Testo del documento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti: - la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; - la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (di seguito "Legge"), ed in particolare, in riferimento alle autorizzazioni per particolari attività, il comma 1, dell'art. 11, che dispone "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge"; - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.; Preso atto che: - con propria deliberazione n. 45 del 21 gennaio 2002 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in mat |
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Allegato - Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 151. PREMESSA La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 (di seguito denominata "Legge"), le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti acustici fissati dalla normativa, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose. 1.1 I Comuni, sulla base delle presenti prescrizioni, criteri ed indirizzi, adottano uno specifico regolamento delle attività temporanee rumorose ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 447/1995 (di seguito denominato "Regolamento"). 1.2 Da dette prescrizioni, criteri ed indirizzi sono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.
2. CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI La presente direttiva si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni: a. attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito; b. attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola; c. cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito; d. cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo; e. cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione; f. manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico; g. manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato; h. manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno; i. ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; j. ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche; k. sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate; l. vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.
3. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 3.1. vincoli e limiti Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico. In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 3.1.1 Cantieri esterni Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 7 |
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