Il decreto, in vigore dal 26/03/2020, stabilisce che, per contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31/07/2020 (prorogato al 31/01/2021).
Tra le misure che possono essere adottate con D.P.C.M. vi sono: limitazione della circolazione delle persone; chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; applicazione della misura della quarantena precauzionale; limitazione o divieto di riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; limitazione o sospensione di manifestazioni, iniziative, eventi, riunioni, convegni, congressi; chiusura di luoghi di aggregazione; limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive; limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci; sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza; sospensione di viaggi d’istruzione; limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; limitazione o sospensione delle procedure concorsuali; limitazione o sospensione delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti; limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali; adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; predisposizione di modalità di lavoro agile; eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche.
Si prevede inoltre, che nelle more dell’adozione dei D.P.C.M. e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, possono introdurre misure ulteriormente restrittive senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Sono adottate infine disposizioni per i controlli e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento.