Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 30/12/2004, n. 2773 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 30/12/2004, n. 2773

Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura.
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Testo del documento


La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visti:

- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;

- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

- il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricola", come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258;

- il D.M. 19 aprile 1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola" finalizzato alla maggiore protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto delle attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto, in accordo con la direttiva 91/676/CEE in materia;

- il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura - Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", con la quale sono state delegate alle Province, fra l'altro, le competenze per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

- la L.R. n. 25/2000 "Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli", finalizzata a promuovere l'adozione di buone pratiche di gestione e l'impiego di materiali organici nell'attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli e di prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale;

- la Delib.G.R. 16 aprile 1996, n. 736 avente come oggetto l'adozione di criteri tecnici e procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 1992;

- la Delib.C.R. 11 febbraio 1997, n. 570 "Approvazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico" e contenente le Norme tecniche di attuazione delle disposizioni in materia di utilizzazione agricola degli effluenti di allevamento nonché la delimitazione delle zone vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonte agricola;

- la Delib.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- la L.R. n. 7 del 2004 "Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare l'art. 52 che prevede, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 99/1992, l'emanazione di un regolamento regionale per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura;

- la Delib.C.R. 22 dicembre 2004, n. 633 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";

Considerato che nelle more dell'adozione del regolamento regionale diverse Province hanno individuato ulteriori limiti e condizioni, peraltro tra loro diversi, sulla base dei quali rilasciare l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Preso atto che l'adozione di differenti regole e parametri sul territorio regionale seppur rispondenti all'intento di offrire maggiori tutele per la popolazione, per l'alimentazione e per i prodotti agricoli, determini un'incertezza nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;

Richiamati l'articolo 4, della L.R. n. 15/1997 e l'art. 14 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'adozione del regolamento regionale che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di agricoltura, di emanare primi indirizzi alle Province al fine di recuperare un'omogeneità di comportamento sul territorio regionale ed univocità delle regole da applicare in maniera da garantire da parte delle Province un esercizio coordinato delle funzioni loro conferite;

Considerato:

- che le strategie di gestione dei fanghi di depurazione devono ispirarsi, in coerenza con le norme comunitarie

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Allegato - Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura

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