Delib.G.R. Emilia Romagna 09/06/2003, n. 1053 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib.G.R. Emilia Romagna 09/06/2003, n. 1053

Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Leg.vo 11.5.1999, n. 152 come modificato dal D. Leg.vo 18.8.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
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[Premessa]



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visto il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;

Considerato che la nuova disciplina oltre a prevedere una diversa classificazione degli scarichi provvede a ridisegnare il complesso sistema delle regole del settore idrico prevedendo l'abrogazione della disciplina previgente e la disapplicazione di quella incompatibile;

Viste:

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 R recante "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente "Territorio, Ambiente e Infrastrutture";

la L.R. 24 marzo 2000 n. 22 R recante "Norme in materia territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1

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INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D.lgs. 11 MAGGIO 1999 N. 152 COME MODIFICATO DAL D.lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 258 IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO


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1) PREMESSA

Con la presente direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti l’applicazione del D.Lgs. 11 ma

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2) DEFINIZIONI

2.1 Il decreto definisce alla lett. g) del comma 1 dell’art. 2 le acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione si ritiene di precisare che la "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell’ambito dell’attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l’eseguire attività del tempo libero o modesti lavori.

In coerenza con la predetta definizione sono da considerare altresì acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni.

2.2 Si ritiene, inoltre, di precisare che gli scarichi derivanti da "servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti alle lett. g) e h) in quanto nella nozione di "attività commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all’art. 2195 del codice civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante da produzione di servizi si dovrà valutare se in base a quanto evidenziato al punto 2.1 sia da classificare quale refluo domestico o industriale.

A fronte delle considerazioni suddette, e a titolo esemplificativo, danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano:

laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;

lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale. Da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;

vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;

attività alberghiera e di ristorazione

Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come acque reflue domestiche o come acque reflue industriali un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l'attività si trova inserita.

Restano fermi comunque gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione (Sez. III) per alcune imprese di

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3) COMPETENZE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Con la LR 3/99 R e successive modifiche si è provveduto a ridisciplinare le competenze fra gli Enti locali per l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue. Il quadro che ne risulta prevede, in particolare :

La competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie.

Fermo restando quanto precisato al punto 5) circa i criteri di assimilazione, si evidenzia che il rilascio dell’autorizzazione compete alla Provincia anche nei casi di assimilazione per legge ai sensi delle lett. a), b), c) e d) dell’art. 28 comma 7 del decreto.

Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l’eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il Comune autorizza lo scarico sulla base del parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato; detto parere contiene le valutazione di confor

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4) NORME DI RIFERIMENTO

Premessa

In riferimento alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto, si richiamano le seguenti indicazioni di carattere generale :

Ai sensi del comma 11 dell'art. 62, i titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati sono tenuti a richiedere il rilascio di nuova autorizzazione in conformità alla presente normativa alla scadenza dell'autorizzazione e comunque entro la data del 13 giugno 2003, secondo le modalità stabilite dalla Provincia o dal Comune in relazione ai rispettivi ambiti di competenza di cui al precedente punto 3).

I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi del decreto (dopo il 13 giugno 1999), provvedono a richiedere il rinnovo un anno prima della scadenza ai sensi dell'art. 45 - § 7 del medesimo decreto; al riguardo sono fatte salve le procedure di rinnovo tacito per le acque reflue domestiche di cui al successivo punto 4.7 - III.

b) Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 179 del 31 luglio 2002 i termini di cui al comma 3 dell'art. 29 del decreto, fissati al 13 giugno 2002, entro i quali gli scarichi esistenti sul suolo delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane dovevano essere adeguati ai valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5, sono prorogati alla data del 31 dicembre 2003.

c) Le autorizzazioni definitive rilasciate in forma espressa ex Legge n. 319/76 (senza scadenza) nonché quelle connesse alle previgenti norme regionali sugli scarichi degli ex insediamenti civili con recapito diverso dalla ex pubbliche fognature, per le quali l'autorità competente non abbia provveduto al riesame secondo quanto previsto dalla ex - legge n. 172/95, mantengono validità fino al 13 giugno 2003. Per tali situazioni i titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere, entro tale data, l'autorizzazione allo scarico in conformità al decreto secondo le modalità definite dall'autorità competente (Provincia o Comune).

Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse dal precedente deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico: in tal caso si determina la condizione di "scarico nuovo" che sin dall’attivazione verrà assoggettato alle nuove disposizioni. Nei casi in cui dette modificazioni non producano variazioni quali-quantitative dello scarico, ai sensi del comma 11 dell’art. 45, il titolare dello scarico medesimo è comunque tenuto a darne comunicazione all’autorità competente (Provincia o Comune a seconda dei casi). La stessa autorità verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore adotta se del caso i provvedimenti necessari.

Ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili).

Per quanto concerne le norme di riferimento ed il regime autorizzativo di cui al comma 3 dell'art. 45 del decreto applicabili alle diverse fattispecie di scarichi valgono le seguenti disposizioni:

4.1 Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate.

4.1.1. Scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria; sono sempre ammessi purché siano osservati i regolamenti adottati dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del decreto.

In forza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 45 del decreto, tale condizione costituisce una deroga al principio generale che tutti gli scarichi prima della loro attivazione devono essere preventivamente autorizzati. La rispondenza alle procedure, alle modalità ed alle prescrizioni fissati dai regolamenti suddetti sono da considerarsi condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dello scarico.

Salvo indicazioni diverse previste dai medesimi regolamenti, tali disposizioni trovano applicazione anche alle acque reflue assimilate alle domestiche.

4.1.2. Scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria; sono soggetti alle disposizioni riportate al successivo punto 4.7 relative agli insediamenti / nuclei / installazioni / edifici isolati di cui al comma 4 dell'art 27 del decreto.

Fatto salvo quanto previsto con il presente provvedimento fino a nuova e diversa determinazione sono applicabili le "Norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo previste ai punti 1 e 2" dell'allegato 5 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 nonché le "Norme tecniche sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5 000 metri cubi"

Tale deliberazione in base all'art 62, comma 7, del decreto resta pienamente operante: le norme tecniche in essa contenute continuano ad applicarsi in quanto il decreto stesso si limita a dettare norme soltanto per le acque reflue urbane e per le acque industriali (art. 29, comma 1 lett. c).

Le disposizioni di cui trattasi si applicano anche ai nuovi scarichi sul suolo di acque reflue domestiche con le limitazioni indicate alla tabella C allegata al presente provvedimento. L'uso della modalità di scarico denominata "pozzo assorbente" prevista dalle citate norme tecniche è vietata per i nuovi scarichi. Qualora per esigenze tecnico - economiche non sia possibile adottare soluzioni alternative al pozzo assorbente, l'autorità competente, previa verifica, può autorizzare detta modalità anche per i nuovo scarichi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla deliberazione CITAI 4 febbraio 1977. Tale possibilità non è comunque ammessa nelle aree comprese all'interno delle zone di rispetto di cui al comma 5 dell'art. 21 del decreto sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

4.1.3. Scarichi delle acque reflue assimilate a quelle domestiche "per legge" - ex art. 28, comma 7, lettere a), b), c), d); trova applicazione la disciplina di seguito indicata:

A - Scarico in corpo idrico superficiale .

Le "acque reflue assimilate" derivanti da imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura nonché all'attività di allevamento di bestiame ovvero esercenti anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola, qualora abbiano recapito in corpo idrico superficiale, sono assoggettate alle disposizioni seguenti:

I nuovi scarichi con carico inquinante biodegradabile superiore a 2 000 AE sono sottoposti ad un trattamento di tipo secondario; prima dello scarico nel recettore finale le acque reflue devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto. Gli scarichi con carico biodegradabile inferiore a 2 000 AE sono sottoposti ai sistemi di trattamento riportate al successivo punto 4.7 per gli insediamenti / edifici / nuclei isolati. In questo ambito trovano applicazione le soluzioni impiantistiche indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi e piccoli nuclei abitati" descritte nella tabella B allegata al presente provvedimento. I medesimi scarichi qualora abbiano consistenza uguale o superiore a 50 AE devono essere conformi ai valori limite di emissione indicati nell'allegata tabella D. Ai fini del calcolo del carico inquinante biodegradabile si avrà a riferimento la valutazione del carico giornaliero espresso in kg di BOD5 ricavato dal volume di refluo prodotto e dalla concentrazione di BOD5 presente nel refluo stesso, prima di qualsiasi trattamento depurativo. Dette valutazioni sono desunte, di norma, dai dati della letteratura tecnica di settore più aggiornata relativi ad attività analoghe o simili. Quando le particolari situazioni lo richiedano si può ricorrere a misure dirette del carico biodegradabile. In ogni caso le valutazioni basate su misure dirette devono essere supportate da un programma di misure rappresentativo del carico generato dall'attività in un arco di tempo significativo.

b) Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano anche agli scarichi derivanti dalle imprese esistenti soggette a ristrutturazione o ad ampliamento che determinano variazioni significative delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico preesistente. A tal fine il criterio di riferimento è quello della modifica / variazione del processo di formazione dello scarico, dell'aumento della superficie utile disponibile o della variazione della destinazione d'uso dell'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico biodegradabile espresso in AE, rispetto alla situazione di pre-intervento.

c) Gli scarichi esistenti con recapito in corpo idrico superficiale conformi alle previgenti disposizioni ovvero ai valori limite - ex tabella III LR 7/83 non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico in conformità al decreto entro il 13 giugno 2003. Qualora detta condizione non sia verificata l'autorità competente prescrive l'adeguamento alle nuove disposizioni entro un termine prefissato da definirsi sulla base della natura e della consistenza degli interventi da realizzare.

In ogni caso entro 3 anni dall'adozione del presente provvedimento gli scarichi esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla precedenti lettere a) e b).

d) Ai fini della disciplina dei predetti scarichi, sono fatti salvi eventuali e diversi valori limite di emissione definiti dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 28 del decreto.

B - Scarico sul suolo

In ragione di quanto previsto dallo stesso decreto e dalla citata deliberazione CITAI 4 febbraio 1977, lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

lo smaltimento di liquami è ammesso non come mezzo di scarico di acque usate ma come mezzo di trattamento che assicuri idonea dispersione e innocuizzazione degli scarichi stessi attraverso fenomeni di depurazione naturale;

lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo di scarichi liquidi è ammesso soltanto se le acque reflue apportano sostanze direttamente utili alla produzione ovvero possono essere destinate a scopi irrigui e non contengano sostanze attive in grado di alterare le funzioni proprie del terreno nonché sostanze tossiche / persistenti / bioaccumulabili;

B.1 - Scarico sul suolo adibito ad uso agricolo.

Ferme restando le vigenti disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dalle imprese di cui all'art. 28, comma 7 - lettere a), b), c) è consentito esclusivamente per scopi irrigui, nel rispetto dei seguenti criteri applicativi:

Fabbisogno idrico delle colture: da definirsi secondo i criteri adottati dai servizi regionali per l’assistenza tecnica alle aziende agricole.

B. Buona pratica irrigua : finalizzata al massimo contenimento della percolazione e dello scorrimento superficiale ed al conseguimento di elevati livelli di efficienza distributiva dell’acqua. Sulla base delle condizioni meteoclimatiche locali, i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna forniscono le indicazioni sotto riportate:

i volumi di ogni adacquamento in relazione alla coltura od a gruppi colturali;

i termini della stagione irrigua (epoche d’avvio e di chiusura);

i valori di capacità idrica nello strato di terreno interessato dall’apparato radicale delle colture.

C. Adeguata capacità di stoccaggio. La distribuzione in campo deve essere collegata alle esigenze delle colture nelle fasi del ciclo di sviluppo, valutate in relazione al fabbisogno idrico. Al fine di rispettare i tempi di intervento agronomici, e per determinare un miglioramento qualitativo delle acque reflue in termini di grado di biodegradabilità, deve essere previsto un periodo di stoccaggio adeguato. La capacità di stoccaggio è determinata sulla base del volume di acque reflue prodotte ed in relazione all'ordinamento colturale interessato dal programma di scarico, tenendo conto gli elementi richiamati alle precedenti lettere A e B.

Le provincie possono autorizzare, per scopi irrigui, lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo delle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del comma 7, dell'art. 28, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 e dei criteri suddetti.

La domanda di autorizzazione è accompagnata da un programma di utilizzazione contenente le informazioni e le valutazioni necessarie a soddisfare le esigenze di cui alle precedenti lettere A, B e C, secondo il formato - dati definito dalla Provincia nonché da una relazione tecnica inerente il processo di formazione dello scarico, con particolare riferimento alla eventuale presenza di sostanze tossiche / persistenti / bioaccumulabili.

L'autorizzazione allo scarico oltre a definire le condizioni specifiche di utilizzo delle acque reflue, prescrive altresì la capacità utile di stoccaggio. Quando le particolari condizioni del singolo scarico lo richiedano, la Provincia può prescrivere l'esecuzione di un programma di controllo periodico delle acque reflue prima del loro impiego, attraverso uno o più parametri indicatori significativi della qualità dello scarico.

B.2 - Scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo

Fermo restando quanto disposto ai precedenti punti B e B.1, lo scarico sul suolo è ammesso nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste ai punti 1 e 2 dell'allegato 5 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977. In particolare il predetto allegato fissa disposizioni in merito ai seguenti aspetti:

caratteristiche del sito;

caratteristiche delle acque di scarico;

protezione delle falde;

metodi e portate di applicazione dello scarico;

conduzione dell'impianto di scarico e controlli analitici.

La domanda di autorizzazione allo scarico è accompagnata dalla documentazione contenente le info

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5) CRITERI PER L’ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (Art. 28, comma 7, lettera e) )

Ferma restando l’assimilazione per legge, richiamata al precedente punto 2.3, il comma 7 dell’art. 28 de

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Tabella 1


Parametro/sostanza

unità di misura

valore limite di emissione (*)

Portata

mc/giorno

15

pH


5,5-9,5

Temperatura

< 30

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6) TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE

L’art. 36 del decreto stabilisce il divieto di utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono tramite rete fognaria o condotta dedicata uno o più scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti, non rientrano nell'ambito del comma 2 dell'art. 36. Tali attività di smaltimento non inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto delle acque reflue urbane danno luogo a scarichi di "acque reflue industriali" ovvero di "scarichi di sostanze pericolose", da disciplinarsi secondo le disposizioni previste per gli scarichi in rete fognaria, richiamate al precedenti punti 4.4 e 4.9. Per queste situazioni devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :

a) Adeguamento delle norme regolamentari per gli scarichi in rete fognaria secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto. Tale adeguamento è finalizzato ad esplicitare la "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane ed a verificare che lo stesso assicuri il rispetto della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del decreto, fermo restando che il carico veicolato deve essere compatibile con il processo biologico di depurazione.

Il percorso di adeguamento ed approvazione delle predette norme deve essere conforme a quanto previsto al precedente punto 4.4 (capoversi II, III e IV).

Per gli scarichi di acque reflue derivanti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti ex Dlgs 22/97 le norme di cui trattasi prescrivono le condizioni ed i valori limite specifici allo scarico, nel rispetto delle condizioni suddette. In presenza di capacità residua di trattamento eventuali deroghe ai valori limite della tabella 3 del decreto sono di norma limitate ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile, attraverso l'uso dei normali indici di biodegradabilità ed al carico di azoto e fosforo.

b) Rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria, ai sensi delle norme di cui alla lettera a) e/o, se dovuta, dell'art. 34 del decreto come scarico di sostanze pericolose.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 36 del decreto, l’Autorità competente (Provincia) può autorizzare, ai sensi e con le procedure di cui al Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22 R, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi nel medesimo impianto in relazione a "particolari esigenze" e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Le particolari esigenze che possono motivare la deroga devono trovare uno stretto riferimento con l’esigenza di assicurare la migliore tutela dell’ambiente nell’ambito ottimale di gestione dei rifiuti coincidente, ai sensi della L.R. n. 25 del 1999 R, co

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7) TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2 000 ABITANTI EQUIVALENTI

Con riferimento ai trattamenti appropriati di cui all’art. 31, comma 2, del decreto e al punto

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Tabella 2


Consistenza agglomerato in AE = C

Sistemi appropriati

C < 50

Quelli già indicati all’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutel

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Tabella 3 - Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi degli agglomerati con popolazione inferiore a 2 000 AE ( Allegato 5 punto 1.1 - Dlgs 152/99)


Classe consistenza

Valori limite

C < 50

Quelli relativi alla classe di consistenza 50 < C <200 nel caso di recapito in corpo idrico superficiale.

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8) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996 n. 574 nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7 lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate è soggetta a comunicazione all’autorità competente.

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9) CONTROLLO DEGLI SCARICHI

L’attività di controllo è svolta dall’Ente a cui è affidata la funzione di amministrazione attiva del rilascio del provvedimento di autorizzazione. Si fa pertanto rinvio a quanto previsto al punto 3) per l’individuazione degli Enti competenti all’esercizio del controllo per le diverse fattispecie di scarichi. A tal fine gli enti competenti si avvalgono dell’ARPA ai sensi della LR. 44/95 R e di quanto stabilito dall'Accordo di Programma ex art. 3 L.R. 44/95.

A. Criteri di riferimento per la programmazione dell'attività di controllo

Al fine di soddisfare le esigenze dettate dall'art 3, comma 7 e dell'art. 28, comma 8, del decreto, con particolare riferimento alla divulgazione dei dati sulla qualità delle acque, agli obblighi informativi previsti dalla disciplina comunitaria e definiti con il Decreto 18 settembre 2002 nonché alla acquisizione delle informazioni sulla funzionalità degli impianti di depurazione, i Comuni e le Provincie, per gli ambiti di rispettiva competenza predispongono ed attuano, ai sensi del comma 1 dell'art. 49, specifici Programmi Annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Tali programmi sono elaborati ci concerto con l'ARPA. Nel caso degli scarichi in rete fognaria diversi dagli scarichi di sostanze pericolose, i comuni possono esercitare le funzione tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici anche attraverso il gestore del servizio idrico integrato. Tale attività è regolata attraverso protocolli operativi che ne definiscono, con il supporto di ARPA, modalità/procedure tecniche anche riguardo al sistema informatizzazione e di trasmissione dei risultati.

I programmi rispondono alle seguenti finalità:

Acquisire e consolidare il quadro conoscitivo di un importate fattore di pressione sull'ambiente come quello degli scarichi idrici.

Concorrere alla valutazione/stima del possi

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10. SANZIONI

Il decreto, fatte salve alcune eccezioni nonché le attribuzioni con legge ad altre autorità, individua all’a

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11. SPESE DI ISTRUTTORIA

Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell’art. 45 le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente pubblico o privato.

Le spese di istruttoria per il rilascio e il

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12. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI

In applicazione di quanto previsto alla lett. b) del comma 1 dell’art. 111 della L.R. n. 3 del 1999 R, le Province provvedono con il supporto di ARPA alla formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto degli scarichi da loro autorizzati. Il catasto individua partitamente gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, gli scarichi di acque reflue industriali, gli scar

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13) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Agli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.7.

Le disposizi

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