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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 12/06/2017, n. 831
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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 12/06/2017, n. 831
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 12/06/2017, n. 831
- Deliberaz. G.R. 21/01/2019, n. 68
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate: - la legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" ed, in particolare, l'art. 6 "Apertura ed esercizio dell'attività", come modificato dalla legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"; - la legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ed, in particolare, l'art. 48, comma 4 e 5; Dato atto che la citata L.R. n. 18/2016, all'art. 48, comma 5, prevede che: "L'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative"; |
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Allegato 1 - Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecitoIl presente allegato individua le modalità per l'applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016. Definizione di sale gioco e di sale scommesse Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS. Ambito oggettivo di applicazione Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 5 del 2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2-ter equipara alla nuova installazione dell'apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. I luoghi sensibili Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per ca |
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