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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Emilia Romagna 24/07/2009, n. 168408
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[Premessa]Il 7 luglio scorso è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 R (Governo e Riqualificazione solidale del Territorio), che è entrata in vigore il 22 luglio. Come è noto, il Titolo III della legge dà attuazione all’ ”Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, R tra Stato, Regioni e gli Enti locali, per individuare misure che contrastino la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia, sancita il 1° aprile 2009”, introducendo misure una tantum per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le norme del Titolo III hanno efficacia limitata nel tempo ma di immediato impatto sul sistema dell’attività edilizia consentendo, dalla loro entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2010, di presentare denunce di inizio attività per gli interventi edilizi, ivi disciplinati. R |
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ALLEGATO - INDICAZIONI APPLICATIVE SUL TITOLO III “NORME PER LA QUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL PATRIMONIO ABITATIVO” DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 6 LUGLIO 2009 |
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PremessaIl Titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”, ha attivato un intervento straordinario per promuovere la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, migliorandone la qualità architettonica e la rispondenza ai requisiti di sicurezza e di efficienza energetica, per stimolare altresì il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia. Questo provvedimento l |
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1. ART. 52 DefinizioniLe definizioni stabilite nell’art. 52 si applicano agli interventi realizzati ai sensi degli artt. 53 e 54 e costituiscono il riferimento comune in tutto il territorio regionale per individuare e misurare gli interventi ammissibili regolati dagli stessi articoli. Per tali fini non trovano dunque applicazione le diverse definizioni contenute nei regolamenti urbanistico edilizi vigenti nei Comuni. Le definizioni riguardano: a) gli edifici abitativi, in quanto gli interventi di ampliamento, anche con demolizione e ricostruzione, possono essere realizzati solo per incrementare la superficie abitativa, sia essa superficie utile o accessoria. A titolo esemplificativo quindi l’intervento in ampliamento può essere realizzato per aumentare il numero o la superficie dei vani abitabili esistenti o per r |
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2. ART. 53 Interventi di ampliamentoAi fini dell’applicazione delle norme in questione è da ritenere intervento di ampliamento quello diretto a realizzare nuova volumetria all’esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente e pertanto le opere da realizzarsi devono essere fisicamente unite ad un edificio esistente ed inoltre finalizzate all’uso abitativo dello stesso. Per gli interventi di ampliamento sono stabiliti i seguenti limiti e condizioni: |
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3. ART. 54 Interventi di demolizione e ricostruzioneL’intervento di demolizione e ricostruzione non è condizionato al rispetto di limiti dimensionali. Esso può riguardare ogni edificio che i piani urbanistici vigenti e adottati sottopone a ristrutturazione edilizia, salvo i casi in cui la stessa pianificazione espressamente escluda la demolizione con successivo intervento ricostruttivo. La disposizione stabilisce i seguenti limiti e condizioni: a) un incentivo del 35% di ampliamento, subordinato al fatto che, per l’intero edificio |
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4. ART. 55 Limiti e condizioniLa disposizione stabilisce le prescrizioni operanti per entrambe le tipologie di intervento (ampliamento e demolizione e ricostruzione), rispondenti a diverse finalità di interesse pubblico: a) vengono innanzitutto individuate le zone di particolare sensibilità o rilevanza (comma 2) nelle quali detti interventi non sono ammessi, se non nella forma (appena vista) della delocalizzazione degli edifici esistenti da ricostruire in ambiti esterni, destinati all’edificazione residenziale; b) si consente (al comma 3) ai Comuni di escludere taluni specifici ambiti o singoli immobili dagli interventi straordinari in esame ovvero di limitarne o condizionarne l’applicazione, per specifiche ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto alle cause di esclusione già previste dalle disposizioni in esame, secondo quanto meglio specificato nella nota di trasmissione delle presenti indicazioni, alla quale peraltro si rinvia anche con riguardo alla verifica delle dotazioni territoriali richiesta ai Comuni dal comma 4; c) si escludono dai benefici le unità immobiliari interessate da opere abusive (comma 5), i cui procedimenti sanzionato |
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5. ART. 56 Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioniGli interventi sono sottoposti a procedure edilizie semplificate: sono infatti subordinati in tutti i casi a denuncia di inizio attività (comma 1). Inoltre l’intervento può essere attuato direttamente anche nei casi in cui la pianificazione comunale richiederebbe un piano attuativo; ipotesi che potrebbe ricorrere nel caso di delocalizzazione di un edificio. Nell’ambito della asseverazione che accompagna la Dia si richiede al progettista di certificare che l’intervento risponde anche a quanto disposto dalle norme in esame. Inoltre sono richiamate le ordinarie modalità di controllo in corso d’opera e a lavori ultimati, da parte dello sportello unico per l’edilizia. La legge regionale n. 6 del 2009 non ha quindi modificato il procedimento per l’istruttoria e la verifica della Dia, per cui sono da applicare le relative disposizioni della L.R. n. 31 del 2002, comprese quelle che richiedono |
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