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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 06/11/2018, n. 37
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione Campania, nell’ambito dei principi fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria e statale in materia di energia, esercita la potestà legislativa e regolamentare, nonché tutte le |
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Art. 2 - (Linee di indirizzo della politica energetica regionale)1. Gli obiettivi generali di politica energetica regionale, attuabili sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza alle condizioni territoriali e alla leale collaborazione con lo Stato e gli enti locali, devono essere raggiunti per mezzo della promozione di azioni ed iniziative volte a conseguire: a) la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico, in contesti anche innovativi, di strutture distributive; b) la riduzione delle emissioni climalteranti, com |
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Art. 3 - (Obiettivi)1. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle linee di indirizzo di cui all’articolo 2, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, e gli enti locali per: a) concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia primaria, avvalendosi del coinvolgimento d |
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CAPO II - Ruolo della Regione e degli Enti Locali |
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Art. 5 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni legislative e amministrative concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia. 2. La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati all’articolo 3: a) emana gli atti normativi e di indirizzo, predisponendo gli strumenti della programmazione e della pianificazione energetica, prevedendo l’adozione coordinata di programmi settoriali; b) individua le procedure semplificate per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia energetica, ambientale e territoriale; c) formula indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali; |
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Art. 6 - (Funzioni delle Province e delle Città metropolitane)1. Le Province e le Città metropolitane provvedono: a) ad aggiornare, nel rispetto della normativa di settore, i rispettivi strumenti di pianificazione in materia di governo del territorio ai contenuti del Piano energetico ambientale regionale (PEAR); b) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del piano energetico regionale; |
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Art. 7 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore: a) la promozione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione per un uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico; b) l’adeguamento dei rispettivi atti di governo del territorio e dei regolamenti concernenti l’efficienza energetica in edilizia ai contenuti del PEAR; c) |
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CAPO III - Programmazione e pianificazione energetica |
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Art. 8 - (Piano Energetico Ambientale Regionale)1. Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), coerentemente con il Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 16/2004 e successive norme attuative conformi alle politiche comunitarie e statali, costituisce lo strumento fondamental |
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Capo IV - Organizzazione della rete energetica regionale |
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Art. 10 - (Produzioni da fonti convenzionali)1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali e non rientranti nella competenza statale, ai sensi della legge |
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Art. 11 - (Produzioni da fonti rinnovabili)1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi sono realizzabili, fatti salvi i casi in cui la legge prevede espressamente l'applicazione della normativa vigente in materia di edilizia libera ovvero di specifiche procedure, previo rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011; b) l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 387/2003. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011, la soglia per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile è elevata fino ad 1 MW elettrico di potenza nominale, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. Le istanze giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviate e riproposte alle amministrazioni interessate. N1 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera b) in cui con l’autorizzazione è dichiarata la pubblica utilità ed è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, la struttura regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, per gli adempimenti conseguenziali in materia di esproprio, asservimento o occupazione temporanea, trasmette l’autorizzazione e il progetto approvato all’ufficio unico regionale per le espropriazioni di cui all’ |
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Art. 12 - (La rete distributiva regionale)1. La Regione autorizza: a) la costruzione e l’esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e le relative opere connesse; b) la costruzione di gasdotti di distribuzione di competenza regionale; c) la costruzione di gasdotti di trasporto non appartenenti alla rete nazionale di cui all’articolo |
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Art. 13 - (Catasto Energetico Regionale)1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania, al fine della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati impianti termici. 2. Gli enti individuati dall’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991, di seguito denominati Autorità competenti, svolgono le funzioni di |
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Art. 14 - (Incentivi allo sviluppo dell’efficienza energetica e dell’impiego di fonti rinnovabili)1. La Regione, al fine di consentire la piena attuazione delle azioni previste per il conseguimento degli obiettivi del PEAR, promuove, in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia, provvedimenti e strumenti finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico ambientale. 2. La Regione valorizza le risorse energetiche locali anche sotto forme innovative, privilegiando la generazione distribuita sul territorio. |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 15 - (Norma Finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l’amministr |
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Art. 16 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania. |
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