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07/11/2018

Campania: al via il Piano energetico ambientale

In vigore dal 07/11/2018 la L.R. Campania 37/2018 recante norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale (PEAR). La legge definisce i compiti della Regione e degli enti locali e specifica gli iter autorizzativi introducendo procedimenti semplificati.

La L.R. Campania 06/11/2018, n. 37, pubblicata sul BURC 06/11/2018, n. 81, entra in vigore dal 07/11/2018. La legge definisce i compiti della Regione e degli enti locali in materia di energia e specifica i vari iter autorizzativi.

PRODUZIONI DA FONTI CONVENZIONALI - La legge prevede che l’autorizzazione all’esercizio e installazione degli impianti convenzionali venga rilasciata dall’ente territorialmente competente a seguito di un procedimento unico che rappresenta il titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato. Per le opere che comportano variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante.

PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI - La legge stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti rinnovabili siano realizzati, fatti salvi i casi in cui si preveda espressamente l’applicazione della normativa vigente in materia di edilizia libera ovvero di specifiche procedure, previo rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
- procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’articolo 6 del D. Leg.vo 28/2011;
- autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D. Leg.vo 387/2003.

La norma prevede che i criteri e l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW, nonché gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di detti impianti, siano adottati o aggiornati dalla Giunta con le modalità e in conformità ai criteri definiti dall’articolo 15 della L.R. Campania 05/04/2016, n. 6; in tal modo il provvedimento rimanda alla Giunta la questione spinosa della definizione delle aree non idonee all’installazione di tali impianti che ha dato luogo alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale con la Sent. n. 177 del 2018, che ha dichiarato illegittima la moratoria che prevedeva la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni (prevista dall’articolo 15, comma 3 della L.R. Campania 6/2016).

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA - RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI - La Giunta regionale deve approvare il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), che rappresenta il documento in cui sono contenute le linee di programmazione energetico-ambientali regionali. Il PEAR ha validità quadriennale e si applica nelle more di approvazione del piano successivo. La Giunta regionale inoltre:
- è autorizzata a prevedere l’applicazione della procedura abilitativa semplificata, ai sensi del D. Leg.vo 28/2011, agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune;
- deve adottare un disciplinare per la definizione delle modalità di tenuta del Catasto energetico regionale, catasto in cui confluiscono sia il Catasto degli impianti termici che il Catasto degli attestati di prestazione energetica.

Gli enti locali (province, città metropolitane e Comuni), nello svolgimento delle rispettive funzioni amministrative, devono adeguare i loro atti di governo alle previsioni del PEAR.

 

 

 

Dalla redazione