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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 29/04/2024, n. 5
L. R. Campania 29/04/2024, n. 5
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Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. L'articolo 2 della legge regionale 16/2004 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica) 1. La pianificazione territoriale e urbanistica, nel perseguire le finalità di rigenerazione territoriale e urbana, di sostenibilità ambientale, ecologica, urbanistica, economica e sociale, di rafforzamento della resilienza urbana, di contrasto al consumo di suolo e di incremento del suolo permeabile, anche ai fini della prevenzione degli effetti indotti dai cambiamenti climatici, è orientata a promuovere processi di sviluppo sosten |
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Art. 3 - Introduzione degli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16/2004 sono introdotti i seguenti: "Art. 2-bis (Definizioni) 1. Il territorio comunale, ai fini della presente legge, è suddiviso in territorio urbanizzato e territorio rurale come specificato nel presente articolo. 2. Il territorio urbanizzato è dotato di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito da aree completamente o parzialmente edificate a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, da attrezzature pubbliche e di uso pubblico, verde urbano e impianti tecnologici. Sono incluse altresì le aree inedificate, interamente o parzialmente intercluse, ad eccezione delle aree identificate come territorio rurale di cui al comma 4. 3. Il territorio urbanizzato è composto: a) dalla città consolidata definita da quella parte di territorio prevalentemente edificata caratterizzata da continuità dell'assetto insediativo, morfologico-planimetrico e da una armatura infrastrutturale. La città consolidata comprende anche la città storica costituita da agglomerati e nuclei urbani di valore storico, urbanistico, architettonico, artistico, ambientale o paesaggistico, ai quali sia attribuito carattere identitario e testimoniale, incluse le aree circostanti che possano considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi; b) dalla città di margine costituita dalle aree periurbane caratterizzate da fenomeni di diffusione urbana, dalla presenza di aree produttive, ancorché dismesse o sottoutilizzate, da tessuti insediativi morfologicamente eterogenei o discontinui. |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 3 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2004 � |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. L'articolo 5 della legge regionale 16/2004 è sostituito dal seguente: "Ar |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 6 della legge regionale 16/2004 sono apportat |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 7 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alla Città metropolitana di Napoli, alle Province e ai |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 8 della legge regionale 16/2004 sono apportat |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2004 |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 11 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modi |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 12 della legge regionale 16/2004 sono apporta |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 13 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Regione adotta e approva il Piano Territoriale Regionale (PTR) in aderenza agli obiettivi e ai contenuti fissati dalla programmazione statale e socio-economica regionale, anche al fine di garantire la coerenza strategica degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e metropolitana e rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione regionale e per gli altri documenti di programmazione dei fondi strutturali."; |
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Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2004 |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 18 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2" sono soppresse; b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) concorre insieme al PTR a definire gli obiettivi di performance ecologico-ambientali fornendo indirizzi e limiti prestazionali, qualitativi e quantitativi, da rispettare nella redazione degli strumenti urbanistici comunali;" e, alla lettera e) la parola "sovracomunale" è sostituita con le parole: "di area vasta"; |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 18-bis della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "Piano Territoriale Metropolitano" sono aggiunte le parole: "quale strumento di pianificazione territoriale generale di area vasta con funzione di assetto strutturale, programmatico e operativo del proprio territorio"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 19 della legge regionale 16/2004 sono apporta |
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Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. L'articolo 22 della legge regionale 16/2004 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 23 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano strutturale urbanistico"; b) il comma 1 è abrogato; c) al comma 2 l'alinea è sostituita dalla seguente: "2. Il PSU, in coerenza con le disposizioni del PTR, del PTM o del Ptcp:"; d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi, definendo i criteri e le strategie territoriali di rigenerazione urbana e territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, contrasto del consumo di suolo, mitigazione dei rischi naturali e antropici, ordinato assetto degli insediamenti, anche mediante la trasformazione dello stato dei luoghi, ricomposizione degli ecosistemi;"; e) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) definisce le parti del territorio urbanizzato e rurale di cui all'articolo 2-bis della presente legge, equiparandole alle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444/1968. In sede di elaborazione del PSU i Comuni possono classificare parte dei suddetti territori secondo una loro funzione prevalente, raccordando le eventuali previsioni di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;"; |
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Art. 23 - Abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. L'articolo 26 della legge regionale 16/2004 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Abrogazione dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. L'articolo 28 della legge regionale 16/2004 è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Regolamento urbanistico edilizio) 1. Il RUE è lo strumento normativo e regolamentare che è approvato obbligatoriamente insieme al Piano Strutturale Urbanistico (PSU). 2. Il RUE è composto da: a) disposizioni urbanistiche e norme tecniche di attuazione del PSU; b) Regolamento Edilizio Tipo (RET) regionale elaborato ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 sul RET. 3. Il RUE è articolato secondo gli aspetti specifici del territorio comunale e definisce in particolare i criteri di progettazione |
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Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. L'articolo 31 della legge regionale 16/2004 è sostituito dal seguente: "Art. 31 (Dotazioni territoriali urbanistiche) 1. La pianificazione urbanistica, sia a livello di PSU sia a livello di PO, al fine di garantire la sostenibilità urbanistica, individua le dotazioni territoriali urbanistiche, pubbliche e di interesse pubblico, in termini di aree e singole attrezzature. Le dotazioni territoriali urbanistiche sono i servizi ecosistemici, le infrastrutture verdi, le attrezzature per lo sport e per l'istruzione, i parcheggi, i servizi rispondenti a funzioni collettive e di interesse comune, tra cui studentati, residenze assistenziali per anziani e sanitarie, spazi sociali e culturali. |
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Art. 28 - Introduzione dell'articolo 31-bis nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 16/2004 è introdotto il seguente: "Art. 31-bis (Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico) 1. Le prescrizioni del PSU hanno carattere conformativo, salve particolari e motivate eccezioni da esso stesso espressamente previste. 2. Sugli immobili destinati ad attrezzature pubbliche e d'inte |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 32 della legge regionale 16/2004 sono apporta |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 33 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 33-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 33-bis della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 32 - Introduzione degli articoli 33-ter, 33-quater e 33-quinquies nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Dopo l'articolo 33-bis della legge regionale 16/2004 sono introdotti i seguenti: "Art. 33-ter (Programma operativo urbanistico comunale e intercomunale) 1. Il PO, strumento con natura urbanistica, finanziaria e gestionale, per le finalità di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 1, attua le azioni di riqualificazione edilizia e urbana e le nuove urbanizzazioni che si rendono necessarie per un complesso d'interventi indirizzati a obiettivi realizzabili nel breve periodo all'interno di quadri strategici di sviluppo sostenibile, in particolare attraverso il recupero, la ristrutturazione urbanistica ed edilizia e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, delle dotazioni urbanistiche, nonché per sostenere progetti legati alle nuove reti tecnologiche, con particolare riferimento ai trasporti, alle reti verdi e blu e al consumo energetico. 2. Il PO è promosso dall'Amministrazione comunale interessata o dall'Amministrazione comunale capofila nel caso di PO che investono più Comuni. Il PO può essere proposto anche da soggetti privati, singoli o riuniti in consorzio, e da soggetti pubblici e privati riuniti in accordo di partenariato. 3. Il PO può riguardare sia ambiti specifici di uno o più Comuni contermini, comprendendo anche più aree non contigue ma connesse funzionalmente, sia l'intero territorio di un Comune o di più Comuni. 4. Nel caso in cui il PO, pur coerente con le strategie, gli obiettivi e le azioni del Piano Strutturale Urbanistico, ne comporta modifiche, la sua approvazione è di competenza del Consiglio comunale. Per i PO conformi al PSU l'approvazione è della Giunta comunale. 5. Il PO, per la parte di territorio comunale interessato, sostituisce gli atti di programmazione degli interventi e del programma pluriennale di attuazione disciplinato dall'articolo 13 della legge 10/1977 e si coordina con il bilancio pluriennale comunale e, in relazione al contenuto, può avere valore e portata di piano particolareggiato e di piano o programma di settore a scala comunale, definiti da normativa nazionale o regionale. 6. Il PO, per la parte di territorio comunale interessato, può prevedere gli incentivi urbanistici di cui all'articolo 23. 7. Il PO ha durata quinquennale. Alla sua scadenza, se non prorogato per i successivi cinque anni, le previsioni non attuate e le relative eventuali norme tecniche di attuazione decadono. 8. L'approvazione definitiva del PO comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti. Per gli interventi che beneficiano degli incrementi volumetrici devono essere garantite le dotazioni territoriali urbanistiche di cui alla presente legge e al decreto ministeriale 1444/1968 o, in alternativa, la loro monetizzazione qualora l'acquisizione di tali aree non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione e in comprovata mancanza di spazi adeguati e in ogni caso nei limiti previsti dal RUE. 9. Nel caso in cui per l'attuazione del PO di cui al presente articolo si renda necessaria l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree aventi anche usi diversi, a compensazione dei relativi maggiori oneri, che devono essere adeguatamente documentati ai fini della sostenibilità economico-finanziaria degli interventi, è consentito un ulteriore incremento volumetrico fino al massimo del quindici per cento.
Art. 33-quater Interventi per la rigenerazione urbana) 1. |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 36 della legge regionale 16/2004, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: |
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Art. 34 - Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 39 della legge regionale 16/2004, sono apportate le segu |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 40 della legge regionale 16/2004, sono apportate |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 43-bis della legge regionale 16/2004, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Il regolamento di attuazione della presente legge inoltre: a) individua i contenuti degli strumenti di attuazione; b) definisce sia i caratteri urbanistici per l'individuazione nel PSU della articolazione del territorio, secondo le definizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, sia i criteri per l'equiparazione di detti territori alle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444/1968; c) disciplina la composizione, le modalità di nomina, la durata e il funzionamento dell'Osse |
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Art. 38 - Introduzione del Titolo II-bis nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.In vigore dal 30 aprile 20241. Dopo l'articolo 43-bis della legge regionale 16/2004 è introdotto il seguente Titolo: "Titolo II-bis Disposizioni varie Art. 43-ter (Parcheggi pertinenziali) 1. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo e nel rispetto dall'articolo 9 comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) devono essere legati da vincolo pertinenziale obbligatorio con unità immobiliari ubicate non oltre la distanza stabilita nel RUE. In mancanza, i relativi atti di trasferimento della proprietà e di altri diritti reali sui parcheggi sono nulli. 2. Possono avanzare richiesta di permesso di costruire o inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di parcheggi previsti dal comma 1 anche imprese e cooperative di produzione e lavoro, legittimate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, che, a mezzo di atto d'obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente, in regime di pertinenzialità, i posti auto realizzati ai proprietari delle unità immobiliari esistenti 3. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, ovvero ancora nel sottosuolo o al pianterreno di essi, se conforme agli strumenti urbanistici vigenti è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, se invece difforme, pertanto in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a permesso di costruire non oneroso. 4. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e a vincolo idrogeologico, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo, fermo restando il divieto assoluto di realizzazione nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali e regionali. Le disposizioni del presente articolo non derogano a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché alla disciplina in materia ambientale di cui al decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 5. I parcheggi pertinenziali sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale. 6. I Comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, possono cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenz |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 16/2004 |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 47 della legge regionale 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituto dal seguente: |
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Art. 42 - Introduzione dell'articolo 47-bis nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 16/2004 è introdotto il seguente: "Art. 47-bis (Adeguamento della pianif |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. Alla fine del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 161. All'articolo 49 della legge regionale 16/2004, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: |
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Art. 45 - Conclusione dei procedimenti pianificatori in corso1. Al fine di uniformare progressivamente l'applicazione della disciplina regionale in materia di governo del territorio da parte degli enti locali e assicurare la coerenza del sistema di pianificazione, in considerazione delle innovazioni introdotte con la presente legge, si applicano le seguenti disposizioni: |
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Art. 46 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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