Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 31/03/2009, n. 153
- Reg. R. 14/05/2009, n. 5
- Reg. R. 06/11/2009, n. 16
- Reg. R. 08/11/2010, n. 17
- Reg. R. 05/11/2013, n. 10
- Delib. G.R. 30/12/2015, n. 577
- Reg. R. 09/02/2016, n. 1
Regolamento regionale delle
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione
Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle
Autorizzazioni Integrate Ambientali
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Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di cui all'allegato A, la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all’art. 6 - commi da 1 a 4 - del D.Lgs. 152/2006 R e s.m.i. la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
2. La valutazione ambientale d
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Art. 2 - Autorità
competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC
1. L'Autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è il Dipartimento Politiche dell'A
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Art. 3 - Composizione e
funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC
1. Il nucleo VIA-VAS-IPPC, nominato dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente, è così composto:
- il Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, con funzioni di Presidente;
- un dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente competente in materia di valutazione di impatto ambientale con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;
- da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (di seguito Arpacal), designato dal Direttore Generale dell' Arpacal;
“Diciannove” N1 laureati esperti in materie progettuali, ambi
1. È istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi tito
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Art. 4 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come sostituito dal decreto legislativo 16 gennaio n. 4, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dis
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CAPO I - Valutazione di impatto
ambientale
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Art. 5 - Modalità di
svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 14:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezz
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Art. 7 - Definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da ad
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Art. 8 - Studio di impatto
ambientale
1. La redazione dello studio di impatto ambientate, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed costi associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato D del presente regolamento e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 5, qualora attivata.
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 9, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali
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Art. 11 - Valutazione dello
studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
1. Le attività “di istruttoria tecnica” N1 per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all'art. 3.
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Art. 12 - Decisione
1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza. di cui all'articolo 9, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
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Art. 13 - Informazione sulla
decisione
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indic
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene
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Art. 15 - Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2.
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Art. 16 - Impatti ambientali
interregionali
1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competen
1. Al Nucleo VIA-VAS-IPPC, in relazione alla procedure di valutazione di impatto ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:
a) ricevere le domande di verifica e di valutazione con la relativa documentazione “esaminare, sulla base dell'ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione”;
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Art. 18 - Attività
istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC
1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. “L'autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo, può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato”. N1
2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:
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Art. 18 bis - Compiti della
Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC
1. Il valore complessivo dell'opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del ric
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CAPO II - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
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Art. 20 - Oggetto della
disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
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Art. 21 - Modalità di
svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
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Art. 22 - Verifica di
assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione
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Art. 23 - Redazione del
rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
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Art. 24 - Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il pro
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Art. 25 - Valutazione del
rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione
1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attivi
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Art. 26 - Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e l
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Art. 27 - Informazione sulla
decisione
1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione
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Art. 28 - Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo su gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissat
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo.N5
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CAPO III - Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
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Art. 30 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del d
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Art. 31 - Domanda di
Autorizzazione integrata Ambientale
1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata devono essere inoltrate al
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Art. 32 - Procedura ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previst
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Art. 33 - Rispetto delle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
3. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi n
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Art. 36 - Norme di
semplificazione, transitorie e finali
1. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
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Allegato A - Progetti di
competenza regionale
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) Impianti industriali destinali:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato Il);
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Allegato B - Progetti
sottoposti alla verifica di assoggettabilità
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Allegato C - Criteri di
verifica di assoggettabilità di cui all'art. 6
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e disturbi alimentari;
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Allegato D - Contenuti dello
Studio di impatto ambientale di cui all’art. 8
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell
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Allegato E - Criteri per la
verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui
all’articolo 22
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli ge
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Allegato F - Contenuti del
rapporto ambientale di cui all’art. 13
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
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