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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 05/11/2013, n. 10
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- Regolam. R. 16/01/2017, n. 1
- Regolam. R. 20/11/2015, n. 15
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PARTE PRIMA: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA S.T.V. |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento disciplina la |
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Art. 2 - Composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) VIA-VAS-IPPC-VI1. La Struttura tecnica di valutazione è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell’ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da diciannove componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato: a) due componenti con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale; N25 b) due componenti con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; N25 |
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Art. 2-bis - Istituzione della Struttura tecnica di valutazione straordinaria in materia di valutazione ambientale strategica1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla definizione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS pendenti e di emettere i relativi pareri, è istituita, in via eccezionale, in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al comma 1 dell’articolo 1, una Struttura tecnica di valutazione straordinaria in materia di valutazione ambientale strategica (di seguito: STVS-VAS). 2. La STVS-VAS è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell’ambiente, sostituito, in |
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Art. 3 - Individuazione dei componenti delle Strutture Tecniche di Valutazione1. Al fine di rendere immediatamente operativa la STV, i componenti della stessa sono individuati, mediante procedura selettiva, tra i soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a n): a) ai sensi dell’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44, dipendenti di ruolo, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, e rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore all’ottanta per cento, della Regione Calabria o degli enti strumentali e dipendenti della Regione; |
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Art. 4 - Funzionamento della S.T.V.1. L'attività della S.T.V. si articola, di norma, in attività istruttorie preliminari alla valutazione ed attività di valutazione plenaria. 2. Le attività istruttorie preliminari, che possono essere omesse qualora il Presidente lo ritenga opportuno, sono effettuate da gruppi di lavoro individuati dal Presidente in seno ai componenti della S.T.V. Nell'ambito dei componenti del gruppo di lavoro, il Presidente, tenuto cont |
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Art. 5 - Compiti della S.T.V.1. Alla S.T.V., in relazione ai procedimenti di valutazione ambientale, sono assegnati i seguenti compiti: a) svolgere disamina istruttoria dei progetti da sottoporre a valutazione preliminare (prescreening), a verifica di assoggettabilità (screening) a VIA e a VAS, a valutazione di impatto ambientale, a valutazione di incidenza e a valutazione ambientale strategica, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze; N7 b) esprimere parere, terminata la disamina istruttoria, in relazione alle fasi di: |
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Art. 6 - Attività della S.T.V.1. La disamina istruttoria e la valutazione della S.T.V. consistono nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi ambientali e favoriscono il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. 2. Per l'adeguato svolgimento di tali attività, la S.T.V. acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione ai singoli procedimenti. 3. Per lo sv |
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Art. 7 - Competenze ulteriori della S.T.V. in materia di A.I.A.1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA.), ferme restando le competenze degli uffici preposti del Dipartimento in ordine al procedimento, la S.T.V. ha i seguenti compiti: a) esamina le domande pervenute e trasmesse dal |
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PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 8 - Determinazione degli oneri nei procedimenti di valutazione ambientale1. Con riferimento ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, specificati per come segue: a. la parte fissa è quantificata in € 800,00 (ottocento/00) per ogni istanza; b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,0005 (0,5 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). TI costo complessivo dell' opera, per come ora determinato, viene attestato nel q |
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Art. 9 - Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale strategica1. Per l'istruttoria di piaci o programmi da assoggettare a verifica di assoggettabilità o a V.A.S., gli oneri da versare da parte dell'autorità procedente o del proponente sono determinati in funzione delle caratteristiche del piano o del programma da valutare, secondo i criteri e con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S:, vengono determinati i seguenti oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale o del progetto: a. per piani e programmi relativi a piccole ar |
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Art. 10 - Determinazione degli oneri per i procedimenti autorizzatori |
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Art. 11 - Determinazione degli oneri peri procedimenti di Valutazione di Incidenza1. Gli oneri istruttori relativi alla procedura di valutazione di incidenza sono a carico del proponente. A tal fine, contestualmente alla presentazione del piano, programma o progetto per la valutazione di incidenza, il proponente deve allegare una dichiarazione attestante il valore dell'intervento. 2. Per i due livelli di valutazione progressiva denominati rispettivamente Screening Specifico e Valutazione appropriata, l'importo è dovuto in somma fissa secondo i parametri di seguito specificati: |
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Art. 11-bis - Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 |
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Art. 12 - Determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso |
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Art. 12-bis - Determinazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti strumentali della regione utilizzati presso la Struttura Tecnica di valutazione (S.T.V.)1. L’importo del trattamento economico accessorio dei dipendenti di enti strumentali della Regione, |
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PARTE TERZA: DISPOSIZIONI IN TEMA DI ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 13 - Abrogazioni al Regolamento regionale 4 agosto 2008. n. 3, s.m.i.1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.: a) art. 6, relativamente ai commi 1 e 2-bis; b) art. 9, commi 1, 2, 2-bis e 3; |
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Art. 14 - Entrata in vigore del presente regolamentol. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul "Bollettino Ufficiale della Regi |
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Allegato A (rif. art. 10) - Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di aia regionale, ai sensi del titolo III-bis del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, (ex d.lgs. 59/2005)Parte di provvedimento in |
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