Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 23/07/2003, n. 11
L. R. Calabria 23/07/2003, n. 11
L. R. Calabria 23/07/2003, n. 11
L. R. Calabria 23/07/2003, n. 11
- L.R. 24/02/2023, n. 7
- L.R. 19/11/2020, n. 27
- L.R. 21/12/2018, n. 47
- Sentenza C. Cost. 19/10/2018, n. 188
- L.R. 09/05/2017, n. 14
- L.R. 09/05/2017, n. 13
- L.R. 12/12/2008, n. 40
- L.R. 05/10/2007, n. 22
- L.R. 21/08/2006, n. 7
- L.R. 11/01/2006, n. 1
Scarica il pdf completo | |
---|---|
TITOLO I - BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE |
|
Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblic |
|
Art. 2 - (Oggetto)1. La presente legge disciplina: a) Le moda |
|
Art. 3 - (Interventi di bonifica)1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1: a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale; b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie; |
|
Art. 4 - (Regime giuridico delle opere di bonifica)1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di i |
|
Art. 5 - (Programma pluriennale) |
|
Art. 6 - (U.R.B.I)1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Ir |
|
Art. 7 - (Comitato Tecnico per la Bonifica) |
|
Art. 8 - (Concorso finanziario alle spese per la bonifica, oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea. |
|
Art. 9 - (Realizzazione delle opere di bonifica)1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente. 2. Qualora il Consorzio concessionario operi in |
|
Art. 10 - (Interventi urgenti)1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità: |
|
Art. 11 - (Interventi di pubblica utilità)1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la Regione |
|
Art. 12 - (Collaborazione, concertazione e accordi di programma)1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrog |
|
TITOLO II - ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA |
|
CAPO I - COMPRENSORI DI BONIFICA |
|
Art. 13 - (Comprensori di bonifica)1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica. 2. I comprensor |
|
Art. 14 - (Modifica dei comprensori di bonifica)1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale. 2. La ridelimitazione dei comprensori può |
|
CAPO II - CONSORZI DI BONIFICA |
|
Art. 16 - (Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di: a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di c |
|
Art. 17 - (Partecipazione al Consorzio)1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. 2. I perimetri di contribuenz |
|
Art. 18 - (Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo: |
|
Art. 19 - (Convenzione con gli imprenditori agricoli)1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi |
|
Art. 20 - (Esecuzione delle opere di competenza privata)1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessa |
|
Art. 21 - (Contributo regionale per le opere di competenza privata)1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono |
|
Art. 22 - (Gestione delle opere pubbliche di bonifica)1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono: a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà; |
|
Art. 23 - (Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)1. N4 Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto e specifico, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, deriva |
|
Art. 24 - (Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; |
|
Art. 25 - (Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3. 2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le |
|
Art. 26 - (Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive eur |
|
CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA |
|
Art. 27 - (Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, |
|
Art. 29 - (Organi)1. Sono organi dei Consorzi: a) il Consiglio dei delegati; |
|
Art. 30 - (Consiglio dei delegati)1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. 2. II Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. |
|
Art. 31 - (Deputazione amministrativa - Presidenza)1. La Deputazione è costituita da cinque membri: a) il Presidente; b) due membri elettivi, d |
|
Art. 32 - (Revisore unico dei conti) |
|
Art. 33 - (Assemblea generale)1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio. 2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i cons |
|
Art. 34 - (Elezione dei delegati al Consiglio)1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati. 2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni. 3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini |
|
Art. 35 - (Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, |
|
Art. 36 - (Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano |
|
Art. 38 - (Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. N5 2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al dipartimento di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, n |
|
Art. 39 - (Bilanci)1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, av |
|
Art. 40 - (Statuto e regolamenti)1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta Regionale. 2. Il testo dello Statuto approvat |
|
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 411. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere in |
|
Art. 421. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione d |
|
Art. 431. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, entro 60 |
|
Art. 45 |
Dalla redazione
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Titoli abilitativi
- Difesa suolo
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
Interventi edilizi in aree soggette a vincolo idrogeologico
- Studio Groenlandia
- Rifiuti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Albo nazionale dei gestori ambientali
Albo gestori ambientali, normativa, categorie, iscrizione, responsabile tecnico, modulistica
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- Alfonso Mancini
- Studio Groenlandia
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
10/01/2025
- Meno emissioni? Meno costi da Italia Oggi
- Professioni, legge 4/2013 senza tutele per la malattia da Italia Oggi
- Erogazione degli incentivi per funzioni tecniche a due vie: da Italia Oggi
- La manovra porta piani e fondi da Italia Oggi
- Equo compenso, norme ad hoc da Italia Oggi
- La clausola sociale non impone assunzioni da Italia Oggi