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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 25/11/1996, n. 32
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- L.R. 05/10/2007, n. 22
- L.R. 21/08/2007, n. 20
- L.R. 21/08/2006, n. 7
- L.R. 02/03/2005, n. 8
- L.R. 30/10/2003, n. 19
- L.R. 24/05/1999, n. 14
- L.R. 22/09/1998, n. 10
- L.R. 17/10/1997, n. 12
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TITOLO I - Principi generali e funzioni normative |
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Art. 1 - Ambito di applicazione della legge1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbrai |
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Art. 2 - Nozione di alloggi dell'edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P)1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale |
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Art. 3 - Esclusioni1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi: a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propr |
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Art. 4 - Nozione di alloggio adeguato1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'a |
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Art. 5 - Nozione di alloggio improprio ed antigienico1. Agli effetti della presente legge si intende per: 1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo |
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Art. 6 - Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio1. Ai fini della presente legge si considera: 1) |
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Art. 7 - Nozione di nucleo familiare1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita |
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Art. 8 - Nozioni di particolari categorie sociali1. Ai fini della presente legge è considerato: a) anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia; N35 b) portatore di handicap: |
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Art. 9 - ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento1. L’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale co |
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TITOLO II - Assegnazione degli alloggi |
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CAPO I - Requisiti per l'assegnazione |
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Art. 10 - Requisiti1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro aut |
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Art. 11 - Requisiti particolari1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente a |
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Art. 12 - Permanenza dei requisiti1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e f bis), del precedente articolo 10, anche da |
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CAPO II - Organi preposti e procedimento di assegnazione |
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Art. 13 - Emanazione del bando di concorso1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunt |
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Art. 14 - Contenuti del bando di concorso1. Il bando di concorso deve indicare: a) l'ambito territoriale di assegnazione; b) |
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Art. 15 - Domanda di assegnazione1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando. 2. Essa deve indicare: a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo |
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Art. 16 - Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate. 2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idon |
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Art. 17 - Commissione di assegnazione1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali. 2. La Commissione è composta da: a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale; Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella Regione Calabria; N12 b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale; c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; d) un dipendente dell'ATERP, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale; |
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Art. 18 - Punteggi di selezione1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19. a) CONDIZIONI SOGGETTIVE 1) ISEE familiare: 1.1 se inferiore al 50 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 3; 1.2 se inferiore al 65 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 50 per cento del predetto limite massimo: punti 2; 1.3 se inferiore all’80 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 65 per cento del predetto limite massimo: punti 1. N28 |
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Art. 19 - Priorità1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario: |
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Art. 20 - Formazione della graduatoria1. La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate. 2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda. 3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichi |
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Art. 21 - Graduatorie speciali di assegnazione1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere pi� |
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Art. 22 - Accertamento dei requisiti1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità odi inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito |
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Art. 23 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi. 2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi |
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Art. 24 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione1. Il Comune prima dell'assegnazione accertala permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti. 2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto t |
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Art. 25 - Disponibilità degli alloggi da assegnare1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune t |
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Art. 26 - Assegnazione e standard dell'alloggio1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. 2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani -calcolati trasformando la superficie |
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Art. 27 - Scelta dell'alloggio1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore. 2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili. 3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interes |
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Art. 28 - Consegna e occupazione degli alloggi1. L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio. |
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Art. 29 - Contratti di locazione1. Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. 2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere: |
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Art. 30 - Conservazione dell'assegnazione |
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Art. 31 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 percento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari. N4 |
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Art. 32 - Subentro nella domanda e nella assegnazione1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo. 2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale |
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TITOLO III - Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P. |
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Art. 33 - Definizione del canone di locazione1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di r |
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Art. 34 - Elementi per la determinazione del canone1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e dell’ISEE familiare degli assegnatari. N83 |
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Art. 35 - Calcolo del canone di locazione1. L’ATERP e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica determinano, biennalmente, il canone di locazione sulla base dell’ISEE familiare dell’assegnatario e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo calcolato con le modalità di cui al comma 2. 2. Il canone oggettivo è determinato avuto riguardo ai parametri usati dall’Agenzia delle entrate per la determinazione delle rendite catastali, in relazione al valore catastale di ciascun alloggio. 3. L’ISEE familiare dell’assegnatario deve essere aggiornato secondo le seguenti modalità: |
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Art. 36 - Aggiornamento dei canoni |
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Art. 36-bis - Rideterminazione canone |
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Art. 37 - Collocazione degli assegnatari nelle fasce di ISEE familiare |
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TITOLO IV - Norme per la gestione e autogestione degli alloggi |
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Art. 39 - Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento. 2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari. 3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall |
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Art. 40 - Modalità per l'autogestione dei servizi1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare a gli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente. 2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente |
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Art. 41 - Alloggi in amministrazione condominiale1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promu |
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TITOLO V - Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 42 - Finalità e ambito delle mobilità1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi. |
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Art. 43 - Domande e criteri di mobilità1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valu |
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Art. 44 - Commissione per la mobilità1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è così composta: - 2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente; |
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Art. 45 - Norme per la gestione della mobilità1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni: a) è data priorit |
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TITOLO VI - Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale |
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Art. 46 - Annullamento dell'assegnazione1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; |
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Art. 47 - Decadenza dell'assegnazione1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero n |
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Art. 48 - Modalità di decadenza in caso di superamento dell’ISEE familiare1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite dell’ISEE familiare stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per ce |
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Art. 49 - Fondo sociale1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e |
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Art. 50 - Accesso al Fondo Sociale1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49: a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A e A per il calcolo del canone di l |
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Art. 51 - Risoluzione del contratto1. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione. N74 2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non |
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Art. 52 - Occupazioni e cessioni illegali di alloggi1. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. 2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate. 3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe. |
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Art. 53 - Esclusione dell'assegnazione1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e dell'articolo 53, ultimo comma della |
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Art. 54 - Riscossione del canone1. Alfine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edi |
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TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 56 - Emanazione dei bandi1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dal |
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Art. 57 - Graduazione dei provvedimenti di decadenza per ISEE familiare |
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Art. 58 - Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili c |
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Art. 59 - Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme |
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Art. 59 bis - Adempimenti transitori1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono s |
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Art. 59-ter - Estinzione del diritto di prelazione1. Il diritto di prelazione previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all’ATERP un importo pari al 5% del valore dell’alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge. 2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l’acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all’acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi. |
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