I punti 1) e 2) sono stati sostituiti dall’art. 1, comma 10, della L.R. 22/12/2017, n. 57 con l’attuale punto 1).

In seguito, il presente punto è stato modificato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 29/09/2023, n. 43.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. 29/09/2023, n. 43 la modifica trova applicazione per i bandi pubblicati successivamente al 30/09/2023.

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