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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 11/07/1986, n. 28
L. R. Calabria 11/07/1986, n. 28
- L.R. 07/08/2024, n. 32
- L.R. 18/03/2024, n. 14
- L.R. 26/05/2023, n. 24
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto. 3. Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività. 4. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione |
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Art. 2 - Norme urbanistiche e concessione edilizia1. I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali. 2. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217. 3. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere. 4. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2° |
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Art. 3 - Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta1. Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo. 2. Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso. 3. I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aereoporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spaz |
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Art. 4 - I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta1. Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edil |
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Art. 5 - L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da: 1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge; 2) una relazione illustrativa con indicate: - le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; |
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Art. 6 - La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva: 1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi; 2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping. 2. La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta. 3. |
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Art. 7 - Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autori |
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Art. 8 - La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificaz |
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Art. 9 - La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta1. La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge. 2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione. |
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Art. 10 - La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta1. Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare. 2. Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare. 3. Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla |
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Art. 11 - I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo - invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazio |
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Art. 12 - La registrazione e la notifica delle persone alloggiate1. All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed a |
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Art. 13 - Le tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione. 2. I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere. |
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Art. 14 - Obbligo di esposizione al pubblico1. È fatto obbligo al titolare del complesso esporre allo ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate. 2. All'interno dell'Ufficio di D |
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Art. 15 - I campeggi mobili1. Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, sola |
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Art. 16 - Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta1. Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spet |
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Art. 17 - Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione1. Ai sensi dell'art. 60 lett. c) del D.P.R. n. 616 del 1977, gli |
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Art. 18 - Disciplina transitoria dei periodi1. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma |
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Art. 19 - Le sanzioni1. Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a tre milioni. 2. In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione. 3. Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura d |
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Allegato A - Norme generali |
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Allegato B - Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi |
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Allegato D - Requisiti obbligati e fungibili per la classificazione dei villaggi turisticiParte di provvedimento in formato grafico |
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