L. R. Calabria 07/07/2022, n. 25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 07/07/2022, n. 25

Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2022, n. 31
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Titolo I - Norme generali
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Capo I - Oggetto e finalità
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Art. 1 - (Principi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della legge 9 gennaio 2006 n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), cui ha fatto seguito la sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, dello Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP) e della Carta calabrese del paesaggio, nell'ambito della materia del governo del territorio, in coerenza con la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, a contenere il consumo del suolo, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) rigenerazione urbana e territoriale: la rigenerazione urbana è un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che concorrono a contenere il consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; l'insieme degli interventi che interessa complessi di più edifici che conducano almeno alla ristrutturazione urbanistica ai sensi articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ovvero delle aree di crisi oggetto di rigenerazione urbana, si configura quale intervento di rigenerazione urbana e territoriale, finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città e inteso come volto a progettare l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, edilizio, socio-economico, identitario, prevedendo una significativa trasformazione che può comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale; la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie; l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infr

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Art. 3 - (Ambito e modalità di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai gruppi di edifici, edifici o parti di essi che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n). In ogni caso è fatto salvo il rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Gli interventi di cui al presente Titolo sono consentiti negli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), a condizione che le destinazioni d’uso e di ambito siano coerenti con quelle previste dal piano comunale vigente o per i quali non vigono norme che precludano tali possibilità.

3. Sono consentiti interventi diretti di rigenerazione da parte dei priv

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Titolo II - Rigenerazione urbana e territoriale, riqualificazione e riuso
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Capo I - Misure per la rigenerazione urbana e territoriale
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Art. 4 - (Programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale di cui al comma 4 dell’articolo 3, da approvarsi con deliberazione del consiglio comunale, individua gli obiettivi generali dell'intervento in termini di incremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, di riqualificazione dell’ambiente costruito e di riorganizzazione dell’assetto urbano mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero e/o il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, alla valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per le aree verdi e a servizio di quartiere c’è un vincolo di destinazione e di inedificabilità con l’obbligo, ove previsto dalle norme in materia di pubblicità immobiliare, di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. In ogni caso è fatto salvo il rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Al fine di redigere la programmazione di cui al comma 1, i comuni definiscono gli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e predispongono il documento programmatico, anche tenendo conto delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e privati, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate. La definizione degli ambiti da assoggettare ai programmi di rigenerazione urbana può avvenire anche nell’ambito del documento preliminare del piano strutturale comunale previsto dall’articolo 27 della l.r. 19/2002. Il documento programmatico, in coerenza con gli indirizzi di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, individua parti significative di città o sistemi urbani che richiedono interventi prioritari di riqualificazione basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socioeconomico, nonché spazi ed edifici, anche inutilizzati, in stato legittimo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), ritenuti incongrui dall’amministrazione comunale, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento. I comuni definiscono i tempi entro cui concludere la consultazione preventiva e pubblicare gli esiti del dibattito.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale è formulata in conformità alle norme statali e regionali di settore, nonché nel rispetto e in coerenza con lo strumento urbanistico comunale vigente e con gli altri piani e programmi territoriali sovraordinati a quello comunale, prioritariamente con riferimento alla pianificazione paesaggistica, e può individuare:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici in stato legittimo, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione con gli strumenti di cui alla presente legge.

4. La programmazione comunale può individuare, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di

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Capo II - Misure per la riqualificazione e il riuso
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Art. 5 - (Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento)

1. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva, previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l) e dal vigente regolamento comunale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità abitativa. Tali interventi sono coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico, paesaggistico o documentario. La facoltà di operare l’ampliamento di cui alla disposizione che precede non si applica agli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale ammette il solo intervento di restauro. Se tali interventi garantiscono il passaggio di almeno due classi di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, fruiscono di una premialità del 15 per cento della superficie o del volume esistente.

2. Per i gr

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Art. 6 - (Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento)

1. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte residenziale o turistico-ricettiva, commerciale, produttiva o direzionale, previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia, inteso come intervento di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadente tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.p.r. 380/2001, da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

2. Per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi, che all’atto della presentazione della domanda di intervento siano in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), a destinazione totalmente o in parte residenziale, turistico-ricettiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, è consentito un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera l) e dal vigente regolamento comunale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati di superficie interna netta per unità

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Capo III - Misure per il recupero dei sottotetti, dei seminterrati e interrati e norme per la decostruzione
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Art. 7 - (Norme per il recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati)

1. Il recupero del sottotetto è consentito purché su edifici in stato legittimo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), all’atto di presentazione della domanda di intervento. Il piano sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all’adeguamento sismico. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dalle vigenti disposizioni normative relative all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale

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Art. 8 - (Norme per la decostruzione)

1. Gli edifici localizzati in zona agricola e nella fascia costiera non antropizzata e non urbanizzata fuori dal centro abitato come definito all’articolo 2, comma 1, lettera q), interna ai 300 metri dal confine del demanio marittimo e fino ad un massimo di 500 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare, secondo la linea SID cosi come definita dalla cartografia catastale in zona costiera, in stato legittimo ai sensi dell’articolo 2, comma

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Capo IV - Disposizioni comuni
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Art. 9 - (Competenze comunali)

1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, previa istruttoria del competente ufficio, i comuni possono disporre:

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Art. 10 - (Disposizioni comuni)

1. Gli interventi di cui all’articolo 4 devono essere realizzati in coerenza con l’articolo 53 della l.r. 19/2002 e l’articolo 16 delle disposizioni del QTRP. Gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono rispettare il reperimento della dotazione di standard urbanistici, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, da calcolare nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento. Per gli interventi di cui all’articolo 8, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, gli standard devono essere reperiti nell’area di riallocazione per la capacità edificatoria totale da realizzare. Per gli interventi di cui al presente titolo, la corresponsione degli oneri concessori previsti dall’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 è commisurata esclusivamente all’incremento di superficie o di volume realizzato rispetto a quello esistente.

2. Gli standard individuati ai sensi del comma 1, se non reperibili, possono essere monetizzati, ovvero possono essere individuati nelle aree di sedime derivanti dalla demolizione degli edifici di cui al comma 13 a vantaggio della realizzazione di aree a verde e di servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni comunali, e, pertanto, non comportano variazioni nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 e gli oneri di urbanizzazione non scomputati sono vincolati a specifico centro di costo per l'eventuale acquisizione di nuove aree a standard per il soddisfacimento del fabbisogno o per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi prioritariamente connessi all'intervento o per opere pubbliche e servizi da realizzare e manutenere, nonché per la redazione e/o implementazione della banca dati comunale di cui all’articolo 12.

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di realizzare gli interventi ammessi dal presente titolo, è richiesto l'utilizzo di tecnologie volte a migliorare il livello di sostenibilità ambientale ed energe

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Art. 11 - (Limitazioni)

1. Ai fabbricati per i quali sono state applicate o si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) non si applica la presente legge per gli incrementi volumetrici ivi previsti.

2. Gli interventi di cui al presente titolo:

a) non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, non rientrino tra quelli in stato legittimo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), risultino eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 380/2001 o, ancora, siano, anche parzialmente, abusivi;

b) non possono interessare edifici localizzati in aree per le quali il piano vigente abbia espressamente escluso tale possibilità o in aree non compatibili con le vigenti normative e con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) o ricadenti in aree a rischio geologico disciplinate in classe III a, III b4 e III c o ricadenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alle vigenti normative, nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fatte salve le disposizioni che seguono:

1) è consentita l’integrale demolizione, con

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Art. 12 - (Banca dati comunale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, singoli o associati, provvedono, nel rispetto delle competenze riservate dal d.lgs. 267/2000, a istituire una propria banca dati, effettuando una ricognizione del proprio territorio ed individuando le aree o edifici in stato

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Art. 13 - (Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato)

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31 del medesimo d.p.r. 380/2001 e fatte salve le norme del codice civile, si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobil

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Titolo III - Disposizioni transitorie e finali
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Capo I - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 14 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. N1 Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da p

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Art. 15 - (Abrogazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

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Art. 16 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'att

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Art. 17 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

 

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