Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 05/08/2022, n. 31 il presente comma si interpreta nel senso che tutti i progetti presentati in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, per i quali non viene richiesto il riesame della pratica tramite semplice istanza, sono da ritenersi validi e conformi alle normative di settore vigenti prima dell’entrata in vigore della predetta legge.

Dalla redazione