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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 19/11/2020, n. 22
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- L.R. 02/02/2024, n. 2
- L.R. 23/12/2022, n. 52
- L.R. 23/04/2021, n. 3
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Art. 1 - (Definizione e ambito di intervento)1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni costituite su base volo |
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Art. 2 - (Finalità)1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in partico |
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Art. 4 - (Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco) |
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Art. 5 - (Albo regionale delle Pro Loco)1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco. 2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco in presenza dei seguenti requisiti: |
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Art. 6 - (Finalità dell'iscrizione all'Albo regionale)1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 possono: |
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Art. 8 - (Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione: |
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Art. 9 - (Cancellazione dall'Albo regionale)1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché lo scioglimento volontario dell'associazione sono comunicati entro sessanta giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo. |
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Art. 10 - (Convenzioni e collaborazioni)1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, c |
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Art. 11 - (Contributi alle associazioni Pro Loco) |
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Art. 12 - (Clausola di invarianza degli oneri finanziari)1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione |
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Art. 13 - (Disposizione transitoria)1. Le Pro Loco già iscritte nei soppressi Albi provinciali sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di cui all'articolo 5 e si adeguano ai requisiti |
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Art. 14 - (Abrogazioni)1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 |
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Art. 15 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. |
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