Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 23/04/2021, n. 3, così recitava:

“Art. 11 - (Contributi alle associazioni Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, se il bilancio regionale lo prevede, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività, nonché partecipare ai relativi bandi.

2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.”

Dalla redazione