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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 19/10/1992, n. 20
L.R. Calabria 19/10/1992, n. 20
- L.R. 30/11/2023, n. 55
- L.R. 23/12/2011, n. 47
- L.R. 26/06/2003, n. 8
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione e assicura la gestione delle foreste regionali al fine di: |
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Art. 2 - (Settori di intervento)1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti settori di intervento: a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi d'acqua e per conseguir |
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Art. 3 - (Inventario Regionale Forestale)1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà all'elaborazione dell'inventario forestale. |
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Art. 4 - (Linee programmi provinciali)1. Le Province elaboreranno ed invieranno alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge idonee linee direttrici progr |
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Art. 5 - (Programma regionale forestazione)1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 la Regione Calabria elabora il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali sulla ba |
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Art. 6 - (Piani annuali)1. I piani annuali di attuazione, la cui esecuzione avverrà prioritariamente utilizzando gli operai idraulico-forestali di cui alla |
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Art. 7 - (Esecuzione interventi)1. Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, da effettuarsi in economia con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla legge 442/84, saranno eseguiti dall'A.fo.r su tutto il territorio regionale ad esclusione di que |
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Art. 8 - (Impiego Corpo Forestale)1. La Regione può impiegare il Corpo Forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasfe |
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Art. 9 - (Istituzione Azienda Forestale)1. È istituita l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R). L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel ca |
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Art. 10 - (Compiti dell'Azienda)1. L'Azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, ha il compito di: |
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Art. 11 - (I Beni dell'Azienda)1. L'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, provvede all'amministrazione dei seguenti beni, ad essa affidati dalla Regione: |
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Art. 12 - (Gestione parchi naturali)1. L'Azienda può promuovere l'istituzione di parchi naturali, di riserve naturali, di oasi faunistiche e, in genere, di aree protet |
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Art. 13 - (Organi dell'Azienda)1. Sono organi dell'Azienda: |
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Art. 14 - (Presidente)1. Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall'art. 16 della L.R. 14/12/1978, n. 28, ed è scelto tra esperti di chiara fama nel settore o discipline affini, docenti universitari, liberi professionisti, manager provenienti dal sistema produttivo pubblico o privato. 2. Ai fini della ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e dei consiglieri di amministrazione si applicano |
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Art. 15 - (Consiglio di Amministrazione)1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri di cui tre eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dall'unione regionale delle Bonifiche. 2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il membr |
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Art. 16 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)1. Il consiglio di Amministrazione provvede a: a) adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'art. 6; b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che |
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Art. 17 - (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente. |
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Art. 18 - (Provvedimenti di urgenza)1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, il Presidente compie gli atti ed assume i p |
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Art. 19 - (Revisori dei conti)1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di 2 supplenti, eletti dal Consiglio regionale di cui uno effettivo ed uno supplente eletti dalla minoranza. |
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Art. 20 - (Vice Presidente dell'Azienda)1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno un Vice Presidente. |
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Art. 21 - (Indennità di carica)1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità pari al 90%, al 45% al 25% di quella spettante ai consiglieri re |
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Art. 22 - (Direzione generale)1. La Direzione generale dell'A.fo.r, il cui organico sarà definito dal Regolamento di cui al successivo art. 28, avrà al vertice un Direttore generale e due Vice Direttori generali, rispettivamente per il settore Forestazione e Difesa del suolo e per il settore Foreste Regionali. 2. Gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore vengono conferiti dal Presidente della Giunta regiona |
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Art. 23 - (Compiti della Direzione Generale dell'Azienda)1. La Direzione Generale dell'Azienda dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di Ammini |
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Art. 24 - (Personale dell'Azienda)1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorre dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale: |
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Art. 25 - (Personale di cantiere)1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al D.L. 15.06.1984, n. 233, convertito nella legge 04.08.1984 n. 442, utilizzato dagli uffici reg |
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Art. 26 - (Qualifiche ed incarichi personale di cantiere)1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 e di cui alla legge regionale n. 8/2005, riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti di lavoro vige |
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Art. 27 - (Anagrafe)1. L'Azienda provvede annualmente a comunicare alla Regione gli elenchi anagrafici di tutto il personale utilizzato nei cantieri (op |
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Art. 28 - (Articolazione aziendale e Regolamento A.fo.r)1. Al fine della razionale esecuzione degli interventi e per la migliore gestione delle foreste regionali, l'A.fo.r si articola in s |
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Art. 29 - (Produttività interventi)1. Il lavoro forestale deve essere produttivo. La Regione adotterà, nella normativa di attuazione della presente legge, criteri per |
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Art. 30 - (Costituzione Aziende produttive)1. La A.FO.R., per le finalità e nei limiti di cui al successivo art. 31, può costituire: |
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Art. 31 - (Gestione Aziende)1. Per la gestione delle Aziende di cui all'art. 30 deve essere adoperato lavoro forestale. |
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Art. 32 - (Formazione Professionale)1. Agli operai delle Aziende produttive sarà assicurata, durante i primi tre anni di concessione, la possibilità di partecipare a |
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Art. 33 - (Controllo e vigilanza)1. La vigilanza sulla gestione dell'Azienda è esercitata dalla Regione. |
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Art. 34 - (Bilancio e rendiconto)1. Il documento di programmazione annuale ed il bilancio di previsione dell'Azienda devono essere presentati alla Giunta regionale entro |
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Art. 35 - (Entrate)1. L'Amministrazione regionale, concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.fo.r. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio. 2. L'Azienda realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrat |
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Art. 36 - (Servizio di tesoreria)1. Per la gestione del servizio di tesoreria, sono estesi all'Azienda, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella L.R. 2 |
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Art. 37 - (Regolamento pianta organica)1. Entro un anno dalla costituzione degli organi della A.fo.r., il Consiglio di Amministrazione adotterà il regolamento funzionale |
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Art. 38 - (Approvazione progetti)1. I progetti, comunque affidati all'Azienda, sono soggetti alle norme di cui alla L.R. 10.11.1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. |
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Art. 39 - (Norma transitoria)1. Il Consiglio regionale dovrà provvedere all'elezione degli organi dell'Azienda di cui all'art. 13 entro 120 giorni dall'entrata in vigor |
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Art. 40 - (Norma finanziaria)1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in L.500.000.000 per l'anno 1992, si fa fronte con il fondo di dotazione per la gestione delle foreste demaniali di cui al cap. 2132201 dello stato di previsione della spesa del |
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